Giudici popolari

Ultima modifica 1 giugno 2022

Albi dei giudici popolari


I Giudici Popolari fanno parte del Collegio giudicante delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello per una precisa prescrizione della nostra Costituzione che, all'art. 102, terzo comma, recita così: “la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia”.

Tale partecipazione ha lo scopo principale di attuare un collegamento diretto tra il POPOLO, in nome del quale viene amministrata la giustizia e la MAGISTRATURA, organo preposto a tale amministrazione. Pertanto ogni due anni, negli anni dispari, l'Ufficio elettorale ha il compito di iscrivere d'ufficio, negli Albi dei Giudici Popolari, tutti i cittadini residenti che nell'anno abbiano compiuto o debbano compiere il 30° o il 31° anno di età e che siano in possesso dei requisiti prescritti. Quando l'Ufficio elettorale ha terminato gli elenchi con le nuove iscrizioni e gli elenchi delle cancellazioni di chi ha perduto i requisiti, li trasmette al Tribunale che aggiorna gli Albi propriamente detti in suo possesso.
Lo stesso Tribunale provvede ad estrarre a sorte, tra quanti iscritti negli Albi i cittadini che dovranno far parte della giuria popolare. I cittadini estratti sono convocati mediante apposita notifica per opportuni colloqui di valutazione. Se valutati idonei NON POSSONO RIFIUTARE l'incarico se non per gravissimi motivi.

Modalità

L'Ufficio elettorale invia all'interessato una lettera informativa ed un modello di certificazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai propri titoli di studio e professione, al fine di aggiornare i dati in possesso dell'Ufficio e di valutare i requisiti necessari per l'iscrizione. Il cittadino è invitato a trasmettere il modello compilato personalmente presso lo stesso Ufficio, oppure per posta, fax od interposta persona, allegando copia di documento d'identità.

Se un cittadino cambia la sua residenza dopo il compimento del 31° anno, viene cancellato dagli Albi dei Giudici Popolari del Comune di provenienza. Pertanto, se vuole essere nuovamente iscritto, deve presentare domanda presso l'Ufficio elettorale del Comune di nuova residenza.

Requisiti
Albo dei Giudici Popolari per la Corte d'assise:

  • residenza anagrafica nel Comune

  • cittadinanza italiana

  • godimento dei diritti politici

  • buona condotta morale

  • età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65

  • aver assolto alla scuola dell'obbligo.

Albo dei Giudici Popolari per la Corte d'assise d'Appello:

  • residenza anagrafica nel Comune

  • cittadinanza italiana

  • godimento dei diritti politici

  • buona condotta morale

  • età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65

  • diploma di scuola media superiore, di qualsiasi tipo.

Esclusioni

Sono esclusi dalla funzione di Giudice Popolare:

  • i Magistrati ed i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'Ordine Giudiziario

  • gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio

  • i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Periodo

L'aggiornamento viene effettuato negli anni dispari dal 1 aprile al 31 luglio. In questo periodo gli iscriventi d'ufficio riceveranno la lettera informativa ed il modello per l'acquisizione dei dati, mentre i cittadini trasferiti da altri Comuni possono chiedere l'iscrizione, scaricando l'allegato e trasmettendolo nei modi sopracitati. Una volta iscritti, non occorre rinnovare l'iscrizione.

Normativa di riferimento
Legge 10 aprile 1951, n. 287 ; Legge 405/1952, art. 3, Legge 1441/1956 art. 27.

Data dell'ultimo aggiornamento:
 
28/01/2013


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