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Sito ufficiale del Comune di Sant'Elia Fiumerapido

Il Territorio
 









 



Scadenze Fiscali (Agenzia delle ENTRATE)

Imposta comunale sugli immobili

CHE COSA E’:

Con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 a decorrere dall’anno 1993 è istituita  l’imposta comunale sugli immobili. Questa è applicata sulla base del reddito che può derivare al soggetto proprietario di un immobile, in relazione al valore e alle caratteristiche che lo stesso immobile possiede, e viene liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili la cui superficie insiste , interamente o prevalentemente , sul territorio del comune stesso.


PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA

Il presupposto dell’imposta è proprio il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio comunale, qualunque sia l’uso che degli stessi voglia farsi.

Per fabbricati sono da intendersi le unità immobiliari costituite da fabbricati e sue pertinenze iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano. Per quanto attiene ai fabbricati di nuova costruzione , essi sono soggetti all’imposta dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, o dalla data di effettivo utilizzo da parte del proprietario.

Per aree fabbricabili sono da intendersi le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici vigenti ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità


SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo è il proprietario degli immobili descritti al punto precedente, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessioni su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota, ed ai mesi dell'anno solare (oltre 14 giorni di possesso costituiscono un mese), di proprietà titolarità dei diritti suddetti


COME SI CALCOLA L’IMPORTO DA PAGARE

L’imposta viene pagata sulla base del valore che hanno gli immobili oggetto d’imposta, a tale valore viene poi applicata l’aliquota determinata dal Comune per l’anno di riferimento. Per la daterminazione del valore bisogna far riferimento a diversi criteri , a seconda che si tratti di immobili iscritti o meno in Catasto , o che si tratti di aree fabbricabili. In particolare per :

Per i Fabbricati iscritti in Catasto il valore è costituito dalla rendita catastale rivalutata e moltiplicata per:
100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B, e C, con esclusione delle categorie A10 e C1);
50 per gli uffici, gli studi privati e gli altri fabbricati a destinazione speciale (categoria catastale A10 e gruppo catastale D, ad eccezione, per quest'ultimo gruppo, di quelli non iscritti al catasto, direttamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati);
34 per i negozi e botteghe (categoria catastale C1);

Per i terreni agricoli il valore è dato dal reddito dominicale rivalutato e moltiplicato per 75.

Si tenga presente che le rendite urbane risultanti al catasto sono rivalutate del 5 per cento; i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.

Per  le aree  fabbricabili il valore è  costituito da quello venale  in  comune commercio,  alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione. Tale valore si può desumere avendo riguardo alla zona di ubicazione, all’indice di edificabilità, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Ai sensi del c.1 lett. g) dell’art. 59 d.lgs. 446/97, il Comune di S.Elia Fiumerapido ha stabilito con delibera consiliare n. 3 del 30/03/1999, come modificata con successiva delibera n. 17 del 28/05/2003

 il valore delle aree fabbricabili collocate all’interno delle zone individuate è il seguente, in riferimento alla classificazione di ciascuna zona:

zona tipo 1 (interna alle perimetrazioni urbane):

 a) Sant’Elia Capoluogo………….€/mq. 18,08; b) Frazioni (Olivella , Putrella, Valleluce, Croce)………………...€/mq. 10,33

zona tipo 2 (esterna alle perimetrazioni urbane ma interna al centro urbano ).€/mq. 7,75

zona tipo 3 (esterna al centro abitato ed in zone non montane…€/mq. 4,65

zona tipo 4 (esterna al centro abitato ed in zone montane……...€/mq. 2,07

v     Per i fabbricati diversi da quelli del gruppo D, non ancora iscritti in Catasto , e per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sul valore della rendita catastale , il valore  è determinato sulla base della rendita di fabbricati similari iscritti in Catasto.


ALIQUOTA

Una volta determinato il valore dell’immobile si applica l’aliquota determinata dal Comune.

Nel Comune di S.Elia Fiumerapido le aliquote deliberate per gli anni 2003,2004, 2005e 2006 sono le seguenti:

Aliquota del 6,5 per mille per l’abitazione principale ;

Aliquota del 7,0 per mille per i terreni edificabili, le aree fabbricabili e tutte le unità diverse dall’abitazione principale esistenti sul territorio comunale;

 

DETRAZIONI D’IMPOSTA

Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente spetta una detrazione dall'imposta dovuta per la medesima, pari a euro 103,29 annui, rapportata al periodo dell'anno nel quale l'immobile viene effettivamente utilizzato come abitazione principale.
L'ammontare della detrazione deve essere suddiviso, in caso di più contribuenti dimoranti nella stessa unità immobiliare, in parti uguali tra loro.

ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE DETRAZIONI

Le cantine ,i box, i posti macchina coperti,e scoperti che costituiscono pertinenza di un’abitazione principale , usufruiscono della aliquota prevista per la stessa , purchè ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento.

In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale espressamente prevista dalla legge, ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della detrazione d’imposta , sono equiparate all’abitazione principale :

·       L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente o anche in altra residenza in cui è costretto a permanere per ragioni di salute e/o assistenza a condizione che la stessa non risulti locata;

·      ·       Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata le richiesta di variazione ;

·       L’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata , quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

·       Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione di cui sopra , anche mediante dichiarazione sostitutiva.


PAGAMENTO

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato in due rate, di cui la prima entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, e la seconda entro il 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Chi intende, però, versare tutta l'imposta dovuta in una unica soluzione, può farlo entro il 30 giugno: in questo caso, sul bollettino di versamento, devono essere barrate entrambe le caselle (acconto e saldo).
L'imposta deve essere pagata utilizzando l'apposito bollettino postale intestato al Comune di Sant’Elia Fiumerapido ( c/c.p. n. 39497649 Riscossione ICI ) che verrà recapitato al domicilio del contribuente e, comunque, in distribuzione gratuita presso gli uffici postali e gli sportelli dell’Ufficio Tributi del Comune di S.EliaFiumerapido.
In caso di più immobili, si deve utilizzare un solo bollettino se gli stessi sono siti nello stesso Comune, ovvero tanti bollettini per quanti sono i Comuni nei quali gli immobili sono ubicati.
In caso di comproprietà o contitolarità vanno effettuati tanti versamenti quanti sono i proprietari o contitolari, ciascuno dei quali versa per la propria quota.

 

LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO

L’Ufficio Tributi , entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l’imposizione , provvede a notificare al soggetto passivo, o ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata a/r , un unico atto di liquidazione ed accertamento del tributo od il maggior tributo dovuto, con l’applicazione delle sanzioni ( il 30% dell’importo accertato per mancato o ritardato versamento) e degli interessi maturati.

 

DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE:  

La comunicazione ICI deve essere presentata limitatamente agli immobili che hanno subito modificazioni nella soggettività passiva oppure nella struttura o destinazione, rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e del soggetto obbligato, e cioè se:
- gli immobili sono stati trasferiti di proprietà o su di essi si è costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione (quest’ultimo non va confuso col diritto di servirsi dell’immobile per effetto di un contratto di locazione, affitto o comodato), enfiteusi, superficie, ovvero un diritto di locazione finanziaria e dal 1 gennaio 2001 le aree demaniali in concessione;
-gli immobili hanno perso (o acquistato) il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI;
gli immobili hanno cambiato caratteristiche: es., terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile  su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato; area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali (es. ampliamento, cambio di destinazione d’uso da abitazione ad ufficio); appartamenti che hanno smesso di essere adibiti ad abitazione principale(o che viceversa sono stati destinatati ad abitazione principale successivamente al 1 gennaio 2000); costruzione che ha perso la caratteristica di ruralità;
-il valore in comune commercio dell’area fabbricabile ha subito variazione, tenuto conto della zona territoriale di ubicazione, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

 

DOVE, COME, QUANDO PRESENTARE LA COMUNICAZIONE

La comunicazione deve essere presentata al Comune sul cui territorio è ubicato l’immobile dichiarato.
Può anche essere spedita in busta bianca, con la dicitura “Comunicazione I.C.I.”, all’Ufficio Tributi del predetto comune.
La Comunicazione di variazione ICI,  deve essere presentata, anche a mezzo posta, entro 60 giorni dal giorno in cui si è verificato il presupposto o il fatto effetto dela comunicazione medesima (ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la modificazione). E' consentita la presentazione della comunicazione anche non sull'apposito modulo predisposto dal Comune, purchè contenente tutte le indicazione richieste), come da schema di seguito riportato.

 

SANZIONI

L’omissione della comunicazione entro il termine di cui al precedente punto, è punita, per ciascuna unità immobiliare, con una sanzione di € 103,38;

La comunicazione errata o priva di dati ed elementi rilevanti ai fini dell’individuazione dell’immobile , del suo valore, e/o del soggetto passivo, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa di € 103,38;

La sanzione di cui al precedente punto , si applica anche per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti , ovvero per la mancata restituzione di questionari nei termini di cui alla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele compilazione;

La contestazione delle violazioni di cui ai commi precedenti deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

 

 

 
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