CHE
COSA E’:
Con
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 a decorrere dall’anno
1993 è istituita l’imposta comunale
sugli immobili. Questa è applicata sulla base del reddito che
può derivare al soggetto proprietario di un immobile, in relazione
al valore e alle caratteristiche che lo stesso immobile possiede,
e viene liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per
gli immobili la cui superficie insiste , interamente o prevalentemente
, sul territorio del comune stesso.
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
Il presupposto dell’imposta
è proprio il possesso di fabbricati, di aree
fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio
comunale, qualunque sia l’uso che degli stessi voglia farsi.
Per
fabbricati sono da intendersi le unità immobiliari costituite
da fabbricati e sue pertinenze iscritte o da iscriversi nel catasto
edilizio urbano. Per quanto attiene ai fabbricati di nuova costruzione
, essi sono soggetti all’imposta dalla data di ultimazione
dei lavori di costruzione, o dalla data di effettivo utilizzo
da parte del proprietario.
Per
aree fabbricabili sono da intendersi le aree utilizzabili
a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici vigenti
ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate
secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di
espropriazione per pubblica utilità
SOGGETTO PASSIVO
Soggetto passivo
è il proprietario degli immobili descritti al punto precedente,
ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi. Per gli immobili
concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
Nel caso di concessioni su aree demaniali il soggetto passivo
è il concessionario. L’imposta è dovuta proporzionalmente
alla quota, ed ai mesi dell'anno solare (oltre 14 giorni di possesso
costituiscono un mese), di proprietà titolarità dei diritti suddetti
COME
SI CALCOLA L’IMPORTO DA PAGARE
L’imposta viene
pagata sulla base del valore che hanno gli immobili oggetto d’imposta,
a tale valore viene poi applicata l’aliquota determinata
dal Comune per l’anno di riferimento. Per la daterminazione
del valore bisogna far riferimento a diversi criteri , a seconda
che si tratti di immobili iscritti o meno in Catasto , o che si
tratti di aree fabbricabili. In particolare per :
Per
i Fabbricati iscritti in Catasto il valore è costituito
dalla rendita catastale rivalutata e moltiplicata per:
100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e fabbricati a destinazione
varia (gruppi catastali A, B, e C, con esclusione delle categorie
A10 e C1);
50 per gli uffici, gli studi privati e gli altri fabbricati a
destinazione speciale (categoria catastale A10 e gruppo catastale
D, ad eccezione, per quest'ultimo gruppo, di quelli non iscritti
al catasto, direttamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati);
34 per i negozi e botteghe (categoria catastale C1);
Per i terreni
agricoli il valore è dato dal reddito dominicale rivalutato e
moltiplicato per 75.
Si
tenga presente che le rendite urbane risultanti al catasto sono
rivalutate del 5 per cento; i redditi dominicali sono rivalutati
del 25 per cento.
Per
le aree fabbricabili il valore è
costituito da quello venale in
comune commercio, alla data del 1°
gennaio dell’anno di imposizione. Tale valore si può desumere
avendo riguardo alla zona di ubicazione, all’indice di edificabilità,
ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche.
Ai sensi
del c.1 lett. g) dell’art. 59 d.lgs. 446/97, il Comune di
S.Elia Fiumerapido ha stabilito con delibera consiliare n. 3 del
30/03/1999, come modificata con successiva delibera n. 17 del
28/05/2003
il
valore delle aree fabbricabili collocate all’interno delle
zone individuate è il seguente, in riferimento alla classificazione
di ciascuna zona:
zona tipo
1 (interna alle perimetrazioni urbane):
a)
Sant’Elia Capoluogo………….€/mq.
18,08; b) Frazioni (Olivella , Putrella, Valleluce, Croce)………………...€/mq.
10,33
zona tipo
2 (esterna alle perimetrazioni urbane ma interna
al centro urbano ).€/mq. 7,75
zona tipo
3 (esterna al centro abitato ed in zone non
montane…€/mq. 4,65
zona tipo
4 (esterna al centro abitato ed in zone montane……...€/mq.
2,07
v
Per i fabbricati diversi da quelli del gruppo D, non ancora
iscritti in Catasto , e per i fabbricati per i quali sono intervenute
variazioni permanenti che influiscono sul valore della rendita
catastale , il valore è determinato sulla
base della rendita di fabbricati similari iscritti in Catasto.
ALIQUOTA
Una volta determinato
il valore dell’immobile si applica l’aliquota determinata
dal Comune.
Nel Comune di S.Elia
Fiumerapido le aliquote deliberate per gli anni 2003,2004, 2005e
2006 sono le seguenti:
Aliquota del 6,5
per mille per l’abitazione principale ;
Aliquota
del 7,0 per mille per i terreni edificabili, le aree fabbricabili
e tutte le unità diverse dall’abitazione principale esistenti
sul territorio comunale;
DETRAZIONI
D’IMPOSTA
Per l'unità
immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente spetta
una detrazione dall'imposta dovuta per la medesima, pari a euro
103,29 annui, rapportata al periodo dell'anno nel quale l'immobile
viene effettivamente utilizzato come abitazione principale.
L'ammontare della detrazione deve essere suddiviso, in caso di
più contribuenti dimoranti nella stessa unità immobiliare, in
parti uguali tra loro.
ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE DETRAZIONI
Le cantine ,i box,
i posti macchina coperti,e scoperti che costituiscono pertinenza
di un’abitazione principale , usufruiscono della aliquota
prevista per la stessa , purchè ci sia coincidenza nella titolarità
con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da
parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento.
In aggiunta alla
fattispecie di abitazione principale espressamente prevista dalla
legge, ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della
detrazione d’imposta , sono equiparate all’abitazione
principale :
·
L’unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce
la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di
ricovero permanente o anche in altra residenza in cui è costretto
a permanere per ragioni di salute e/o assistenza a condizione
che la stessa non risulti locata;
· ·
Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad
uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione
che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare
richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale
delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all’abitazione
principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata
presentata le richiesta di variazione ;
·
L’abitazione posseduta da un soggetto che
la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio,
qualora l’unità immobiliare risulti occupata , quale abitazione
principale, dai familiari del possessore.
·
Il soggetto interessato può attestare la sussistenza
delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione
della detrazione di cui sopra , anche mediante dichiarazione sostitutiva.
PAGAMENTO
Il pagamento
dell'imposta può essere effettuato in due rate, di cui la prima
entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta
calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei
dodici mesi dell’anno precedente, e la seconda entro il
20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Chi intende,
però, versare tutta l'imposta dovuta in una unica soluzione, può
farlo entro il 30 giugno: in questo caso, sul bollettino
di versamento, devono essere barrate entrambe le caselle (acconto
e saldo).
L'imposta deve essere pagata utilizzando l'apposito bollettino
postale intestato al Comune di Sant’Elia Fiumerapido ( c/c.p.
n. 39497649 Riscossione ICI ) che verrà recapitato al domicilio
del contribuente e, comunque, in distribuzione gratuita presso
gli uffici postali e gli sportelli dell’Ufficio Tributi
del Comune di S.EliaFiumerapido.
In caso di più immobili, si deve utilizzare un solo bollettino
se gli stessi sono siti nello stesso Comune, ovvero tanti bollettini
per quanti sono i Comuni nei quali gli immobili sono ubicati.
In caso di comproprietà o contitolarità vanno effettuati tanti
versamenti quanti sono i proprietari o contitolari, ciascuno dei
quali versa per la propria quota.
LIQUIDAZIONE
ED ACCERTAMENTO
L’Ufficio
Tributi , entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello a cui si riferisce l’imposizione , provvede a notificare
al soggetto passivo, o ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata
a/r , un unico atto di liquidazione ed accertamento del tributo
od il maggior tributo dovuto, con l’applicazione delle sanzioni
( il 30% dell’importo accertato per mancato o ritardato
versamento) e degli interessi maturati.
DICHIARAZIONE
E COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE:
La comunicazione
ICI deve essere presentata limitatamente agli immobili
che hanno subito modificazioni nella soggettività passiva oppure
nella struttura o destinazione, rilevanti ai fini della determinazione
dell’imposta dovuta e del soggetto obbligato, e cioè se:
- gli immobili sono stati trasferiti di proprietà o su di essi
si è costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione (quest’ultimo non va confuso col diritto di servirsi
dell’immobile per effetto di un contratto di locazione,
affitto o comodato), enfiteusi, superficie, ovvero un diritto
di locazione finanziaria e dal 1 gennaio 2001 le aree demaniali
in concessione;
-gli immobili hanno perso (o acquistato) il diritto all’esenzione
o all’esclusione dall’ICI;
gli immobili hanno cambiato caratteristiche: es., terreno agricolo
divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile
su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato;
area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito
di modificazioni strutturali (es. ampliamento, cambio di destinazione
d’uso da abitazione ad ufficio); appartamenti che hanno
smesso di essere adibiti ad abitazione principale(o che viceversa
sono stati destinatati ad abitazione principale successivamente
al 1 gennaio 2000); costruzione che ha perso la caratteristica
di ruralità;
-il valore in comune commercio dell’area fabbricabile ha
subito variazione, tenuto conto della zona territoriale di ubicazione,
dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso
consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del
terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi rilevati
sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
DOVE,
COME, QUANDO PRESENTARE LA COMUNICAZIONE
La comunicazione
deve essere presentata al Comune sul cui territorio è ubicato
l’immobile dichiarato.
Può anche essere spedita in busta bianca, con la dicitura “Comunicazione
I.C.I.”, all’Ufficio Tributi del predetto comune.
La Comunicazione di variazione ICI, deve essere
presentata, anche a mezzo posta, entro 60 giorni dal giorno in
cui si è verificato il presupposto o il fatto effetto dela
comunicazione medesima (ovvero entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è
verificata la modificazione). E' consentita la presentazione della
comunicazione anche non sull'apposito modulo predisposto dal Comune,
purchè contenente tutte le indicazione richieste),
come da schema di seguito riportato.
SANZIONI
L’omissione
della comunicazione entro il termine di cui al precedente punto,
è punita, per ciascuna unità immobiliare, con una sanzione di
€ 103,38;
La comunicazione
errata o priva di dati ed elementi rilevanti ai fini dell’individuazione
dell’immobile , del suo valore, e/o del soggetto passivo,
comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa di
€ 103,38;
La sanzione
di cui al precedente punto , si applica anche per le violazioni
concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti
, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei termini
di cui alla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele
compilazione;
La contestazione
delle violazioni di cui ai commi precedenti deve avvenire, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui la violazione è stata commessa.