Utenti online: 1
Sito ufficiale del Comune di Sant'Elia Fiumerapido

Il Territorio
 









 



REGOLAMENTO COMUNALE


SERVIZIO VOLONTARIATO
DI DIFESA AMBIENTALE

ART. 1
(Finalità)

Il Comune di Sant’Elia Fiumerapido, istituisce e coordina il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale al fine della valorizzazione dell’ambiente e di concorrere alla difesa del suolo, dell’acqua, del paesaggio ed alla tutela delle risorse naturali e dell’ambiente nel territorio comunale.


ART. 2
(Volontarietà del servizio ed ente organizzatore)

Il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale costituisce Servizio volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.
L’organizzazione dello stesso è disciplinata dal Comune quale ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi;

ART. 3
(Associazioni di volontariato costituenti il Servizio di Difesa Ambientale)

La vigilanza di cui all’art. 1, è affidata agli operatori volontari delle Associazioni di Tutela Ambientale che contemplino nel proprio atto costitutivo, la figura di guardia giurata.
Le stesse associazioni devono necessariamente essere iscritte ad uno dei registri regionali (Settore Natura – Ambiente) Legge 266/91;

ART. 4
(Nomina a Guardia Giurata)

Il Sindaco, quale rappresentate dell’Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina le guardie volontarie comunali ambientali tra i candidati reputati idonei.
A seguito del decreto di nomina a guardia giurata rilasciato dal Prefetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 138 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n° 773, e degli artt. 249 e seguenti del Regolamento relativo, il Sindaco adotterà il formale provvedimento di incarico.
Tale provvedimento dovrà essere rinnovato annualmente a seguito dell’avvenuto rinnovo annuale del decreto da parte della prefettura, mediante apposizione del visto sul libretto personale Modulario I. – P.S. – 139, Mod. 103 (ex Mod. 22) (Art. 138 – Legge P.S.).


ART. 5
(Incarico di guardia ambientale volontaria)

L’incarico di guardia ambientale volontaria è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 4. Nel decreto sono indicati i contenuti della sfera operativa nell’ambito territoriale di competenza.
La guardia ambientale ecologica è ammessa all’esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.
Oltre al tesserino di Decreto di approvazione delle guardie giurate Mod. 103 (ex Mod. 22), rilasciato dalla Prefettura e già descritto nel precedente art. 4, ogni guardia ambientale nell’espletamento del servizio è munita di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune contenente le indicazioni di cui al primo comma e la denominazione dell’Associazione di appartenenza.
La guardia ecologica nell’espletamento del servizio porta il distintivo rilasciato dalla associazione di appartenenza.
L’espletamento del servizio è di carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi concessi dalla Regione o di altri Enti.

ART. 6
(Doveri della guardia giurata)

La guardia giurata nell’espletamento delle funzioni, oltre a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di P.S. e dal relativo Regolamento di Esecuzione, deve:
- assicurare il servizio così come stabilito dal comune tramite il coordinatore;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all’eventuale ordine di servizio predisposto dal coordinatore;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- compilare il rapporto di servizio ed i verbali che devono essere trasmessi entro 48 ore al comune;
- portare durante il servizio il distintivo e qualificarsi previa esibizione dei tesserini di riconoscimento rilasciati dal Sindaco e dal Prefetto;
- usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- è fatto assoluto divieto alla guardia ecologica di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o ordini di servizio predisposti dal comune.

ART. 7
(Sospensione e revoca dell’incarico)

Gli organi istituzionalmente preposti (Corpo Forestale dello Stato – Polizia Provinciale - Polizia Municipale – Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di Finanza), possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati alla guardia ecologica anche ai sensi dell’adozione del provvedimento di sospensione o di revoca dall’incarico.
Il sindaco, con decreto motivato, dispone la sospensione o la revoca dall’incarico trasmettendo copia di tale provvedimento alla Prefettura.

ART. 8
(Compiti della Guardia Ambientale)

La guardia ambientale volontaria in sede di contestazione di leggi o ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale redige gli atti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, comunicando al Sindaco e, se il fatto costituisce reato, alla Autorità Giudiziaria.
Trovano applicazione tutte le vigenti norme in materia di depenalizzazione previste dalla Legge 689/81 e dalla Legge Regionale n. 30/94.

ART. 9
(Corso formativo aspiranti guardie ambientali)

Il comune di intesa con associazioni o enti nazionali, organizzerà un corso di formazione di base per tutti gli aspiranti guardie ambientali. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita e volontaria dalle stesse Associazioni. Il comune metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso. Tutti gli aspiranti a Guardia Volontaria Ambientale devono essere assicurati dalle rispettive associazioni di provenienza, sia per gli infortuni e sia per terzi (requisiti indispensabili per l’iscrizione ai registri regionali in base alla Legge 266/91).

ART. 10
(Procedura Amministrativa)

Per le violazioni amministrative trova applicazione la normativa prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e della Legge Regionale n. 30/94.


ART. 11
(Fondo Comunale per la conservazione della natura)

In analogia a quanto previsto dalla legge 388/2000 (finanziaria 2001), il 100% delle somme riscosse ai sensi del presente articolo, costituisce il fondo comunale per la conservazione della natura e viene utilizzato per interventi in favore dell’ambiente.

ART. 12
(Compiti del Comune)

Il comune quale Ente organizzatore del servizio provvede, anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione, al corretto funzionamento del servizio ed in particolare:
- Promuove il coordinamento con gli organi e le strutture operanti nel campo della Tutela Ambientale;
- Ai sensi del precedente art. 1, nomina il coordinatore;
- Predispone programmi di lavoro, eventualmente anche con la redazione di ordini di servizio e di turno, indicando la zona di competenza, le modalità e la durata del servizio;
- Riceve rapporti di servizio, verbali relativi alle trasgressioni trasmettendo questi ultimi alle competenti autorità.

ART. 13
(Norme finanziarie)

I proventi di cui all’art. 11 del presente regolamento, verranno versati nel capitolo di entrata di nuova costituzione del bilancio comunale denominato Fondo comunale per la conservazione della natura.

 

 
Il Comune











 

 

Copyright | Staff | Contattaci | Credits