PARTE
I
ATTI DEGLI ENTI LOCALI
STATUTO
DEL COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO
(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 31 del 25 ottobre 2000)
TITOLO
I
PRINCIPI
GENERALI
Art.
1
Il Comune di Sant'Elia Fiumerapido
1.
Il Comune di Sant'Elia Fiumerapido, espressione organizzata della
collettività insistente nel suo territorio, è Ente
autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale
secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello
Stato.
2. Il Comune di Sant'Elia Fiumerapido rappresenta, tutela, cura
gli interessi e promuove lo sviluppo delle comunità di
popolazioni di quanti vivono nel territorio Comunale, e di coloro
che, santeliani di origine, vivono all'estero per motivi di lavoro.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa
e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria
nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle
leggi di coordinamento della finanza pubblica.
Art.
2
Elementi costitutivi.
l.
Gli elementi costitutivi del Comune di S. Elia Fiumerapido:
a)Il territorio, vale a dire la parte del suolo dello Stato su
cui il Comune esercita i suoi poteri. Si estende per kmq 40,84
e confina attualmente ad Est con il Comune di Vallerotonda, a
Sud con Cassino e Cervaro, ad Ovest con Terelle e Belmonte Castello
e a Nord con Belmonte Castello, Villa Latina e S. Biagio Saracinisco,
secondo le risultanze del piano topografico di cui all'art. 9
della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'ISTAT. E'
costituito, oltre che dal Centro Capoluogo, dalle Frazioni geografiche,
Portella, Olivella e Valleluce, storicamente riconosciute dalla
Comunità;
b)La popolazione, è costituita dal complesso delle persone
fisiche residenti permanentemente o temporaneamente nell'ambito
de1 territorio Comunale, nonché dai santeliani di origine
residenti all'estero per motivi di lavoro;
c)L'autogoverno, o più esattamente la sfera di autonomia
locale del Comune, è costituita dal complesso di attribuzione
(funzioni e compiti) di cui al presente Statuto. L'autogoverno
si esprime e si realizza con i poteri e gli istituti di cui al
presente Statuto
Art. 3
Principi programmatici.
l.
Il Comune di Sant'Elia Fiumerapido promuove lo sviluppo ed il
progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità,
assicurando alla stessa i servizi essenziali ed ispirandosi ai
valori ed agli obiettivi della costituzione, avendo come finalità:
a)
il superamento degli squilibri economici sociali e territoriali
esistenti nel proprio ambito;
b) la difesa e la salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali,
quali beni essenziali e limitati della comunità, dai quali
assume la tutela ed opera per la loro valorizzazione, in particolare
del Fiume Rapido e delle altre sorgenti idriche;
c) la tutela e lo sviluppo delle risorse, storiche, culturali
e popolari presenti nel proprio territorio per garantire alla
collettività una migliore qualità della vita e la
crescita culturale dei cittadini;
d) lo sviluppo delle iniziative economiche sul territorio, avendo
riguardo al superamento della disoccupazione con particolare riguardo
al potenziamento dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio
e del turismo ed allo sviluppo di forme di associazionismo economico
e di cooperazione;
e) la promozione delle azioni idonee a favorire la pari opportunità
per le donne e per gli uomini, nonché l'organizzazione
della vita sociale per rispondere alle esigenze dei cittadini,
delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori e dei santeliani
emigrati all'estero, per motivi di lavoro.-
f) la promozione sportiva da realizzare attraverso la creazione
di idonee strutture e servizi per lo sport, ivi compresi gli impianti
e la tutela sanitaria; ne facilita l'accesso e l'utilizzo agli
enti, organismi ed associazioni e ne sollecita la partecipazione
alla programmazione e gestione; disciplina i modi di utilizzo
delle strutture, degli impianti e dei servizi attraverso apposito
regolamento ove dovrà prevedersi espressamente il concorso
di tali enti, organismi od associazioni, alle sole spese' di gestione
disciplinando altresì i casi di gratuità per iniziative
che abbiano finalità di carattere sociale.
g) nella consapevolezza che il moderno sviluppo delle attività
e delle relazioni postula una stretta interdipendenza ed una crescente
integrazione a livello regionale, statale e soprannazionale, si
riconosce nel processo di integrazione politica ed istituzionale
dell'Unione Europea e recepisce i princìpi indicati dalla
Carta Europea dell'autonomia locale; ricerca e favorisce i contatti
tra comunità locali, quale veicolo di dialogo e di cooperazione,
promovendo gemellaggi e incontri culturali con altri comuni, specialmente
della Comunità Europea e con le altre comunità ove
è maggiore la presenza dei santeliani residenti all'estero,
così contribuendo attivamente al processo di integrazione
dei popoli e dei cittadini;
h) la rimozione delle barriere di ogni tipo per una piena partecipazione
alla, vita della collettività dei cittadini portatori di
handicap e degli anziani, mediante la istituzione ed attivazione
dei necessari ed opportuni servizi.
i) l'attuazione di un organico assetto del territorio, un ordinato
sviluppo degli insediamenti ed una coerente programmazione per
la realizzazione di infrastrutture sociali e impianti industriali,
turistici e commerciali; dovrà ricercarsi la collaborazione
dei comuni limitrofi per la formazione di piani regolatori intercomunali
per garantire una maggiore tutela dei territorio ed una indispensabile
programmazione su area vasta;
1) la predisposizione del Piano di Protezione di Protezione Civile
che, nel rispetto delle linee generali dettate dallo Stato e dalla
Regione e nell'ambito del piano provinciale, predisponga idonei
strumenti di pronto intervento, in caso di pubbliche calamità,
e nel contempo indichi le azioni da compiersi per la salvaguardia
e tutela del patrimonio.
m) favorire la massima trasparenza ed efficacia dell’azione
amministrativa, in particolare attraverso l’istituzione
di un ufficio per le relazioni con il pubblico e con tutti gli
altri strumenti di cui alla legge 7 giugno 2000 n.150.
2.
Ogni iniziativa sarà improntata agli universali principi
di solidarietà e di pace.
Art.
4
Programmazione
1.
Gli obiettivi e le finalità di cui all'art. 3 sono eseguite
e realizzate con il metodo e gli strumenti della programmazione,
alla determinazione della quale i componenti la Comunità
concorrono nei modi e forme previsti dalla legge e dal presente
Statuto.
2. Il Comune di Sant'Elia Fiumerapido concorre alla determinazione
degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione,
avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche,
sindacali e culturali operanti nel suo territorio. I rapporti
con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione e altri
Enti intermedi sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione,
complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere
di autonomia.
Art.
5
Sede comunale.
l.
L'Ente Comune ha la sua sede nel Palazzo Comunale, ubicato in
piazza Enrico Risi, ove si svolgono le adunanze degli Organi Elettivi
collegiali del Comune. Solo in casi del tutto eccezionali o per
particolari esigenze le suddette adunanze possono tenersi anche
in luoghi diversi.
2. Nella sede Comunale è individuato apposito spazio da
destinare all'Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e
avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
Art. 6
Stemma e gonfalone.
1.
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di
Sant'Elia Fiumerapido e con lo stemma costituito da "Pianta
di olivo con al centro una ruota dentata, mano con martello e
tre stelle, circondato da un ramo di olivo e uno di quercia, sormontato
da una corona merlata".
2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato
dal sindaco o suo delegato si può esibire il Gonfalone
comunale.
3. L'uso e la riproduzione dello Stemma e del Gonfalone per fini
non istituzionali è vietato.
TITOLO
II
GLI ORGANI DEL COMUNE
Art.
7
Organi dei Comune
1.
Gli organi elettivi del Comune, cioè gli strumenti attraverso
i quali il Comune agisce giuridicamente esprimendo la sua volontà
di Ente dotato di personalità giuridica sono il consiglio
comunale, la giunta ed il sindaco. Sono altresì organi
del Comune il segretario comunale e i responsabili dei servizi.
Art.
8
Pari opportunità
1.
Al fine di assicurare le pari opportunità tra uomo e donna
al sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125, nella giunta comunale,
negli organi collegali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni
dipendenti dal Comune, deve essere assicurata, per quanto possibile,
la presenza di entrambi i sessi.
Art.
9
Consiglio comunale.
1.
Il consiglio comunale, rappresenta l'intera comunità locale
ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
del Comune.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed esercita
le potestà ad esse espressamente conferite dalle, leggi
e dallo Statuto.
3. L'elezione del consiglio, la sua durata in carica, il numero
dei consiglieri la loro posizione giuridica sono regolati dalla
legge.
4. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti
dal Regolamento e dallo Statuto, e sono valide allorché
siano presenti otto consiglieri in prima convocazione ed almeno
sei in seconda convocazione, salvo quorum speciali richiesti dalla
legge. Il sindaco non viene computato fra i consiglieri.
5. Le sedute di seconda convocazione, devono tenersi in un giorno
diverso da quello della prima; in tal caso il consiglio non può
deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno di
prima convocazione se non ne sia stato dato avviso nei modi e
termini ordinarie se non siano presenti almeno otto consiglieri.
Se nessun consigliere sia intervenuto alla prima convocazione,
il Segretario dovrà ugualmente redigere il verbale, ma
la prima convocazione si dovrà ritenere non effettuata;
in tal caso la successiva seduta è considerata sempre di
1^ convocazione.
6. Salvo i casi in cui la legge o il presente statuto prescrivono
quorum particolari di maggioranza,
nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza
assoluta dei votanti.
Art.
10
Competenze ed attribuzioni
l.
Le competenze del consiglio comunale sono disciplinate dalla legge
2. Esse non possono essere delegate.
3. Le deliberazioni di competenza del consiglio non possono essere
adottate in via di urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle
attinenti alle variazioni di bilancio, che vanno sottoposte alla
ratifica dei consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena
di decadenza.
4. Gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, da
parte del Sindaco, dei rappresentanti dei Comune presso enti,
aziende ed istituzioni, devono essere definiti dal consiglio entro
25 giorni dalla seduta di convalida o dalla scadenza del precedente
incarico.
5. Gli indirizzi di cui al comma precedente possono essere definiti
di volta in volta o in generale.
Art.
11
Sedute e convocazioni.
1.
L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie,
straordinarie e di urgenza.
2. Sono ordinarie le sedute convocate per discutere dei seguenti
argomenti: i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche,
i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci
annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi,
i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri
da rendere nelle dette materie.
3. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco con avviso
scritto ai consiglieri da notificare, unitamente all'o.d.g., almeno
cinque giorni liberi prima di quello stabilito per le sedute ordinarie
e almeno tre giorni liberi per le sedute straordinarie. Per particolari
argomenti la cui discussione è urgente e indifferibile,
il sindaco può disporre la convocazione con avviso da notificare
almeno ventiquattro ore prima del consiglio.
4. E' convocato, inoltre, dal sindaco su richiesta di almeno un
quinto dei consiglieri in carica, entro venti giorni, inserendo
all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso il sindaco
può aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno.
5. Le riunioni dei consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco
e si svolgono secondo le norme del "Regolamento".
Art. 12
Esercizio della potestà regolamentare
l. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva
potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi
fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle
materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione,
sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione
del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea
affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti,
di apposito manifesto recante l'avviso di deposito.
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo
alla scadenza dei deposito di cui al precedente comma.
4.
Art.
13
Commissioni
l.
Il consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti
e può istituire commissioni temporanee o speciali, di indagine
e/o inchiesta, di controllo e di garanzia.
2. Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:
I) Personale e Affari Generali - Edilizia -Urbanistica - Programmazione
Bilancio - Patrimonio.
II) Commercio - Agricoltura - Industria - Artigianato - Trasporti.
III) Pubblica istruzione Cultura - Sport Tempo libero - Turismo
IV) Assistenza - Sanità Servizi Sociali Ambiente - Emigrazione
- Problemi del Lavoro.
3. I membri delle commissioni sono nominati secondo il criterio
proporzionale, con rappresentanza di maggioranza ed opposizione
e garantendo la partecipazione di ciascun gruppo consiliare ad
almeno una Commissione, secondo le norme del regolamento per il
funzionamento dei consiglio comunale.
4. Le commissioni permanenti hanno il compito:
a) di elaborare i programmi di cui agli art. 3) e 4) del presente
Statuto;
b) di esaminare preventivamente gli atti deliberativi del consiglio
al fine di favorire il miglior funzionamento dello stesso.
10 Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti
dalla Legge e dal Regolamento.
Art. 14
Consiglieri comunali.
1.
I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta
alla deliberazione del consiglio.
2. Il Comune assicura ai gruppi consiliari le strutture, le attrezzature
ed i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.
3. Nella prima seduta successiva alle elezioni si fa luogo alla
convalida degli eletti, nonché alla surroga degli ineleggibili
ed all'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili
ancorché non esplicitamente indicato nell'avviso di convocazione.
La prima adunanza del consiglio comunale viene convocata e presieduta
dal sindaco neo eletto.
4. Il sindaco, nella prima seduta, dà comunicazione al
consiglio della nomina dei componenti della giunta, unitamente
alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio
discute ed approva in apposito documento, gli indirizzi generali
di governo.
5. I consiglieri hanno il dovere dì intervenire alle sedute
del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni
di cui fanno parte.
6. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono
a tre, sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti
dalla carica con delibera del consiglio comunale, assunta d'ufficio
o su istanza di qualsiasi elettore, decorso il termine di trenta
giorni dalla notifica della proposta di delibera.
7. Le dimissioni del consigliere comunale, indirizzate al consiglio
comunale, devono essere presentate per iscritto al segretario
comunale, che provvede immediatamente a farle protocollare ed
a trasmetterle al sindaco. Esse sono irrevocabili dall'avvenuta
annotazione nel protocollo dei Comune, non necessitano di presa
d'atto e diventano efficaci dall'avvenuta surrogazione da parte
del consiglio comunale che deve avvenire entro venti giorni dalla
data di presentazione.
8. Nel consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio
rimanga vacante per dimissioni, o per qualsiasi altra causa, anche
se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima
lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
9. La sospensione del consigliere è regolata dall'art.
45, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 15
Consigliere anziano.
1.
Il consigliere anziano, individuato in base ai commi 2 e 3 dell’art.
40 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercita le
funzioni che la legge ed il Regolamento gli assegnano.
Art. 16
Diritti e doveri dei consiglieri
1.
Le modalità e le forme dì esercizio del diritto
di iniziativa di controllo del consigliere, previsti dalla legge,
sono disciplinati dal Regolamento.
2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio
nel territorio Comunale.
Art.
17
Gruppi consiliari.
l.
I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto stabilito
nel Regolamento e dandone comunicazione al segretario Comunale.
2. Il Regolamento prevede le modalità di formazione dei
gruppi, l'individuazione dei capigruppo, nonché le attribuzioni
della conferenza dei capigruppo.
Art.
18
La giunta comunale.
l.
La giunta è organo del Comune ed esercita le competenze
ad essa attribuite dalla legge.
2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce
l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai
singoli assessori e dagli organismi di partecipazione con le modalità
stabilite nel Regolamento.
Art.
19
Composizione della giunta comunale.
l.
La giunta è composta dal sindaco e da un massimo di 6 assessori.
2. Il sindaco, con provvedimento da notificare agli interessati,
nomina gli assessori, tra cui un vicesindaco. Possono essere nominati
assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in
possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità
alla carica di consigliere.
3. L'assessore non consigliere è equiparato a tutti gli
effetti agli assessori di estrazione consiliare, partecipa alle
sedute del consiglio, senza diritto di voto, con diritto di intervenire
solo per gli affari di cui è relatore e con diritto di
replica.
Art.
20
Attribuzioni della giunta comunale.
l.
La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune
ed opera attraverso deliberazioni collegiali, compie tutti gli
atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al
consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla
legge o dallo Statuto, del sindaco, degli organi di decentramento,
del segretario o dei funzionari; riferisce annualmente al consiglio
sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali
e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti
dello stesso.
2. E', altresì, di competenza della giunta d'adozione dei
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
3. Rimangono di competenza della giunta i seguenti provvedimenti:
decisioni in merito alle liti e nomine dei relativi legali, incarichi
professionali, nomina di commissioni di concorso
4. I relativi atti di impegno sono di competenza del funzionario
responsabile
Art. 21
Vice sindaco e assessori.
1.
Il sindaco, con proprio provvedimento, attribuisce ad un assessore,
cui compete l'appellativo di vice sindaco, la delega a sostituirlo
in caso di assenza o impedimento.
2. in caso di assenza o impedimento contemporaneo di sindaco e
vice sindaco,
le funzioni sostitutive vengono esercitate dall'assessore anziano,
secondo l'ordine di elencazione dell'organigramma inserito nel
documento programmatico.
3. Il sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore
funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, fermo restando
che i poteri di indirizzo e di controllo competono agli organi
elettivi collegiali, con delega a firmare i relativi atti. Nel
rilascio e nell'esercizio delle deleghe dovrà essere rispettato
il principio secondo il quale spettano agli assessori i poteri
di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa
è attribuita al, segretario comunale e ai responsabili
dei servizi.
4. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti
e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi
di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le assegnazioni, le deleghe, e le eventuali modificazioni di
cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto, comunicate
al consiglio e pubblicate all'albo pretorio. E' richiesta la comunicazione
al Prefetto.
6. Le dimissioni da assessore, indirizzate al sindaco, devono
essere presentate per iscritto al segretario comunale che provvede
immediatamente a farle protocollare ad a trasmetterle al sindaco.
7. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono
irrevocabili dalla notifica della presa d'atto dal parte del sindaco
all'assessore interessato. Fino a tale momento permane la facoltà
di revoca delle stesse in capo al titolare.
8. La revoca di uno o più assessori deve essere notificata
agli interessati prima della seduta consiliare nella quale avviene
la relativa comunicazione.
Art. 22
Deliberazioni del consiglio e della giunta comunale
l.
Gli organi collegiali del Comune deliberano validamente con l'intervento
della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei
voti favorevoli su contrari, salvo maggioranze speciali previste
espressamente dalla legge o dallo Statuto. Per l'approvazione
del bilancio di previsione e per l'assunzione di mutui è
richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; nessun
quorum speciale è richiesto per l'approvazione dei conto
consuntivo.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione
palese, per alzata di mano. Sono da assumere a scrutinio segreto
le deliberazioni concernenti persone.
3. Salvo i casi in cui la legge non disponga diversamente, per
le votazioni riguardanti la nomina di persone, a parità
di voti, prevale il più anziano di età.
4. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbono
essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente
dispone la trattazione dell'argomento in seduta "segreta".
5. Delle riunioni del consiglio comunale viene dato avviso alla
cittadinanza mediante affissione di manifesti.
6. Le deliberazioni dei consiglio comunale e della giunta sono
firmate dal presidente e dal segretario comunale.
Art.
23
Procedimento per la formazione delle deliberazioni
1.
Le proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale,
qualora provengano dalla giunta, devono essere complete del parere
tecnico e quello di regolarità contabile qualora abbiano
rilevanza finanziaria, e dello schema deliberativo; qualora le
proposte provengano da un quinto dei consiglieri comunali, i pareri
suddetti devono essere forniti entro dieci giorni dalla richiesta
del sindaco. Il sindaco è tenuto ad inserire all'ordine
del giorno del consiglio comunale le proposte dei consiglieri
comunali anche se i pareri di cui al comma precedente siano negativi,
mentre non potrà iscriverle all'ordine del giorno in caso
di mancanza della copertura finanziaria attestata dal responsabile
dell'ufficio di ragioneria.
Portate all'esame del consiglio comunale, le suddette proposte
sono modificabili in quella sede esclusivamente attraverso emendamenti
nei quali sia esattamente previsto il tenore delle aggiunte, soppressioni,
modificazioni o sostituzioni da apportare al testo originario.
Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina
le modalità di presentazione delle proposte da parte dei
singoli consiglieri.
Gli emendamenti devono essere approvati dalla maggioranza dei
consiglieri ed in caso di variazioni sostanziali, che richiedano
la necessaria acquisizione dei pareri di cui sopra, l'argomento
deve essere rinviato alla successiva riunione consiliare.
L'emendamento, da presentarsi per iscritto, è firmato dal
presentatore o dai presentatari ed è controfirmato dal
presidente dell'assemblea e dal segretario verbalizzante.
Le proposte di deliberazione, i pareri e i documenti attinenti
all'oggetto da deliberare devono essere depositati presso l'ufficio
dì segreteria, a disposizione dei consiglieri, nelle ore
d'ufficio, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta.
Art. 24
Il sindaco.
l.
Il sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste
esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza
e di amministrazione dei Comune.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo
dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali
- esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi
di incompatibilità ed ineleggibilità all'ufficio
di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
Art. 25
Mozione di sfiducia
1
. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del
sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve
essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri
assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni
e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al segretario
comunale che, dopo la sua immediata protocollazione, la trasmette
al sindaco. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento
del consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi
vigenti.
Art. 26
Dimissioni del sindaco
l.
Le dimissioni del sindaco sono presentate, per iscritto, al segretario
comunale, che, dopo l'immediata protocollazione, ne dà
comunicazione al vicesindaco, agli assessori e ai consiglieri.
Esse diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui all'art.
53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trascorso il
termine di venti giorni dalla loro presentazione.
Art.
27
Attribuzioni di amministrazione
l.
Il sindaco rappresenta il Comune.
2. Il sindaco:
a) convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta, determinandone
l'ordine dei giorno;
b) assicura l'unità di indirizzo della giunta comunale
promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed
alla esecuzione degli atti.
d) agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del comune;
e) convoca i comizi per i referendum comunali;
f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede
alla nomina, alla designazione eallarevoca dei rappresentanti
del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
g) effettua tutte le nomine entro quarantacinque giorni dall'insediamento
ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico. In
mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti
sostitutivi ai sensi di legge;
h) nomina i responsabili dei servizi, attribuisce e definisce
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge,
nonchè dal presente Statuto e dal Regolamento comunale;
i) adempie ad ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge
e dallo Statuto e sovrintende all'espletamento delle funzioni
statali
ii) e regionali attribuite o delegate al Comune.
2. Quale ufficiale del Governo assolve alle funzioni attribuitegli
dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
da ogni altra disposizione di legge.
Art. 28
Attribuzioni di vigilanza.
Il
sindaco:
a)
acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e servizi informazioni
ed atti anche riservata;
b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale
indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
c) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici,
istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano
la loro attività secondo, gli obiettivi indicati dal consiglio
ed in coerenza con gli indirizzi espressi dalla giunta.
Art.
29
Attribuzioni di organizzazione.
l.
Il sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute
e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede
ai sensi del regolamento e della legge;
b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari,
a norma del Regolamento;
c) esercita i poteri di polizia nella adunanze consiliari e negli
organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute,
in conformità alla legge;
d) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale
la convocazione della giunta e la presiede;
e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.
TITOLO
III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI
Art.
30
Principi comuni
l.
Gli uffici e i servizi del Comune sono organizzati in conformità
a criteri di funzionalità, econimicità di gestione
flessibilità, efficienza ed efficacia. L'attività
del personale si uniforma, ai vari livelli, a principi di autonomia,
professionalità e responsabilità. I responsabile
degli uffici e dei servizi assicurano la legittimità, l'imparzialità
ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
2. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede
alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché
all'organizzazione e gestione dei personale nell'ambito della
propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti
derivanti dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti
attribuiti.
3. L'ordinamento della struttura organizzativa risponde ad uno
schema flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi
stabiliti dagli organi di governo ed alla crescita delle esigenze
della comunità, nonché di adeguarsi in modo dinamico
allo sviluppo delle risorse tecnologiche e alla nazionalizzazione
delle procedure.
4. Nell'ambito delle norme dettate, dalla legge e dai contratti
di lavoro, il Comune favorisce la mobilità del personale,
all'interno della propria struttura e tra gli enti della pubblica
amministrazione, in risposta ad esigenze funzionali interne o
a richieste individuali dei dipendenti.
5. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante
il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso
svolte, ai sensi del D.L. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche
ed integrazione.
Art. 31
Organizzazione degli uffici e del personale.
l.
Il Comune disciplina la sua organizzazione funzionale e amministrativa
con appositi regolamenti riguardanti:
a) la dotazione organica del personale;
b) la procedura per l'assunzione del personale;
c) la organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri
di efficienza qualitativa e organica, nel rispetto della professionalità
dei personale, secondo le norme contrattuali in vigore.
Art. 32
Uffici
1.
L'Amministrazione del Comune è uniformata ai principi dell'organizzazione
del lavoro con l'articolazione degli uffici in Aree, Servizi ed
Uffici, sotto il controllo e l'indirizzo spettanti agli organi
elettivi e con i compiti di gestione amministrativa e tecnica
che spettano al segretario ed ai funzionari. 2. L'Area rappresenta
la massima struttura organizzativa, finalizzata ad assicurare
la migliore efficienza dell'intervento dell'Ente nell'ambito di
una materia o più materie omogenee o diverse collegate
funzionalmente al fine del perseguimento degli obiettivi prefissati.
Sono individuate le seguenti Aree:
1) Amministrativa; 2) Contabile; 3) Tecnica; 4) Socio - Culturali;
5) Vigilanza.
3. Il Servizio è rappresentato dall'unità organizzativa
che nell'ambìto dello
stesso settore, istruisce le pratiche per la concretizzazione
delle attività appartenenti ad una materia specifica o
a materie omogenee.
4. L'Ufficio è rappresentato dall'organismo singolo che
collabora per la realizzazione dell'attività specifica
nell'ambito del servizio.
Art. 33
Personale.
l.
La disciplina del personale è regolata dalla legge, dai
contratti collettivi di lavoro e dallo specifico Regolamento.
2. Il Comune cura la formazione, la qualificazione professionale
e la responsabilizzazione dei funzionari e di tutto il personale
al fine di migliorarne
le prestazioni ed assicurare il massimo dell'efficienza.
Art.
34
Incarichi esterni
l.
La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici,
di qualifiche direttiva o di alta specializzazione, può
avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico
o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato,
fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono
essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in
assenza di professionalità analoghe presenti all'interno
dell'ente, contratti a tempo determinato di alte specializzazioni
o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti
per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in
misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione
organica dell'Ente. I contratti di cui al presente comma non possono
avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.
Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli
enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato
della giunta, da una indennità ad personam, commisurata
alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche
in considerazione della temporaneità del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam
sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune
e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il
contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel
caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Gli incarichi direttivi sono conferiti a tempo determinato,
con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo
criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi
indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati
in caso di inosservanza delle direttivi del sindaco, della giunta
o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento
al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati
nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o per responsabilità
particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati
dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi
può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni
di direzione a seguito di concorsi.
Art. 35
Segretario comunale - Stato giuridico, trattamento economico e
funzioni
1.
Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del
segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
3. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di
legge, disciplinano l'esercizio delle funzioni del Segretario
comunale.
3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco,
le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto
dall'art. 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
in tal caso allo stesso viene corrisposta una indennità
di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento
dell'incarico.
Art. 36
Vice segretario comunale
l.
Il Regolamento e la pianta organica del personale Potranno prevedere
un
posto dì Vice - segretario, qualifica funzionale apicale,
avente funzioni vicarie.
Art.
37
Responsabili degli uffici e dei servizi
l.
Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione
dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti
che si uniformano al principio per cui ì poteri di indirizzo
e di controllo spettano agli organi elettivi mentre le gestione
amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa 1'adozione
di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la
legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente.
Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo
politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità
stabilite dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti:
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione
di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione,, concessione o analoghi,
il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche
di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati
dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi
comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento
e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché
i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni
amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale
in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio
e paesaggistico - ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi,
delegati dal sindaco;
3. I dipendenti preposti alla Direzione di un Ufficio e/o servizio
sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente,
della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
Art.
38
Avocazione - Sostituzione - Revoca
1.
Il regolamento comunale sull'ordinamènto degli uffici e
servizi disciplina i casi particolari nei quali è possibile
utilizzare gli . istituti dell'avocazione, sostituzione o revoca
per gli atti di competenza dei responsabili degli uffici e/o servizi.
Tali poteri non possono comunque essere esercitati dagli organi
politici.
Art.
39
Ufficio di staff
1.
La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio
posto alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli
Assessori, per l'esercizio delle funzioni dì indirizzo
e di controllo loro attribuite dalla legge
Art.
40
Servizi pubblici comunali
Il
Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione
dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di
beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare
fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della
comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti
dalla legge.
Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti
forme:
a) in economia, quando per le dimensioni o per le caratteristiche
del
servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche
e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di apposita istituzione, per l'esercizio di servizi
sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale
comunale, qualora si
renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare,
la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
Art. 41
Aziende speciali ed istituzioni
l.
Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali,
dotate
di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne
approva lo statuto.
2. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione
di istituzioni, dotate
di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:
a) il consiglio di amministrazione ; b) il presidente; c) il direttore,
nominati dal consiglio comunale.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono
disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti quelli delle
istituzioni solo disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti
comunali.
5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare
le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali,
verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura
degli eventuali costi sociali.
Art.
42
Convenzioni
1.
Il Comune assume tra i propri compiti la promozione di accordi
o convenzioni con altri enti pubblici o privati ogni qualvolta
il ricorso a tali forme di cooperazione venga ritenuto utile per
il conseguimento dei fini istituzionali.
2. In particolare, il consiglio comunale delibera apposite convenzioni
da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere
in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme
di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari
ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 43
Consorzi
1.
Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi
con altri comuni e province per la gestione associata di uno o
più servizi.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza
assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente
articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico dei consorzio,
della trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio
stesso almeno entro il termine dell'esercizio finanziario.
4. Il rappresentante o i rappresentanti del Comune nominati in
base agli statuti, siano essi di maggioranza o di minoranza, in
seno a consorzi o altri enti e istituzioni hanno l'obbligo di
relazionare al consiglio-comunale almeno una volta all'anno.
TITOLO
IV
FINANZA E CONTABILITA'
Art.
44
La finanza comunale
l.
Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse
proprie e trasferite nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha altresì potestà impositiva nel campo
delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti
della legge.
Art.
45
Bilancio e conto consuntivo
l.
Il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione
per l'anno successivo, osservando i principi della pubblicità,
dell'unità, dell'annualità, dell'universalità,
dell'integrità e del pareggio, - economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale
e programmatica.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti
in modo da consentire la lettura dei programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione
della relativa copertura finanziaria da parte dei responsabile
del servizio di ragioneria.
5. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa
della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei Risultati conseguiti in rapporto ai programmi
ed ai costi sostenuti e il conto patrimoniale.
6. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale
entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 46
Regolamentazione delle attività finanziarie
l.
L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato
dalla legge.
2. Il consiglio comunale adotta il regolamento di contabilità
, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento
sull'amministrazione del patrimonio.
Art. 47
Collegio dei Revisori dei Conti
l.
Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti,
composto di tre membri, scelti ai sensi di legge, e con le ulteriori
modalità previste dal regolamento di contabilità.
2. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre
anni, sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili per
inadempienza o quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente
sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento
del collegio.
3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del
Comune e collaborano con gli organi collegiali del Comune con
le modalità previste dal Regolamento di contabilità.
TITOLO V
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
Art.
48
Partecipazione popolare
l.
Il Comune di Sant'Elia Fiumerapido, al fine di consentire un rapporto
di corresponsabilizzazione tra Ente e cittadini, informa la propria
attività amministrativa a principi di trasparenza, pubblicità
e partecipazione dei cittadini, singoli o associati, riconoscendo
agli stessi il diritto di assumere informazione sull'attività
amministrativa secondo le procedure da fissarsi in apposito regolamento,
che tenga in considerazione le direttive date dalla legge 241
del 7 agosto 1990.
Art. 49
Organismi di volontariato
l.
Il Comune di Sant'Elia Fiumerapido riconosce l'utilità
sociale del volontariato.
2. A tal fine promuove l'organizzazione di forme di volontariato,
associazioni e circoli culturali senza fini di lucro, assicurando
loro l'accesso alle strutture pubbliche e concedendo contributi
alle attività riconosciute meritevoli.
3. Apposito regolamento disciplina le condizioni per il riconoscimento
da parte dell'amministrazione comunale degli organismi che rientrano
in tale norma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti.
Art. 50
Diritto di accesso e informazioni
l.
In conformità con la legge n. 241/90 e con tutte le altre
disposizioni vigenti in materia, i cittadini singoli o associati,
hanno diritto di accesso agli atti amministrativi e relativi documenti,
mediante apposito regolamento, che garantirà anche attraverso
la organizzazione di tale servizio, ed in modo tempestivo le informazioni
sullo stato degli atti o delle procedure.
2. I cittadini singoli o associati possono pure presentare istanze,
petizioni e proposte che saranno esaminate dalle commissioni competenti
al fine di integrarle nelle azioni e nei programmi dell'Amministrazione
Comunale.
Art.
51
Istanze, petizioni, proposte dei cittadini
1.
Per una migliore integrazione dell'attività amministrativa
nella realtà locale è consentito ai cittadini, singoli
o associati, presentare agli organi comunali istanze, petizioni,
proposte che vertano sull'azione amministrativa e investano interessi
generali dei cittadini di tutto il territorio comunale o di una
parte dello stesso.
2. Le modalità di tali istanze e petizioni saranno disciplinate
dal regolamento di cui all'art. 50.
Art.
52
Organismi di partecipazione
l.
Al fine di permettere la effettiva partecipazione delle forze
economiche e sociali operanti nel territorio comunale sono istituite
le consulte cittadine
di settore.
2. Sono istituite la Consulta dell'economia, del lavoro, delle
attività sociali e delle problematiche giovanili e la Consulta
della cultura, dell'istruzione, dello sport e della qualità
della vita e dell’ambiente, le quali esercitano le loro
funzioni consultive e propositive nei confronti del consiglio
comunale e degli altri organi elettivi.
3. Il consiglio comunale nomina i membri delle consulte cittadine
di settore
in numero dì nove membri ciascuna, di cui tre designati
dalle minoranze.
4. 1 membri delle consulte sono scelti tra i cittadini che si
distinguono per
la particolare esperienza e qualificazione ed impegno nel settore,
su segnalazione delle libere forme associative (organizzazioni
sindacali dei lavoratori e pensionati, degli esercenti arti ed
attività artigianali, commerciali, industriali, professionali
ed agricole, culturali, sportive, ecc.) più rappresentative.
5. Le consuete cittadine di settore sono convocate dall'Assessore
competente almeno ogni sei mesi e sono chiamate ad esprimere pareri
e formulare proposte sull'azione amministrativa e sugli indirizzi
politici di settore.
Art.
53
Indagini statistiche
l.
In aggiunta agli strumenti di consultazione e di partecipazione
dei cittadini ai procedimenti-amministrativi e alle possibilità
di formulare proposte circa i programmi e gli indirizzi di politica
amministrativa esposti negli art. precedenti, gli organi comunali,
su problemi di particolare rilevanza, possono disporre forme di
consultazione popolare o dì categorie tramite formulari,
questionari, indagini demoscopiche, e altri strumenti statici
avvalendosi anche di professionalità esterne.
Art. 54
Referendum consultivi e propositivi
l.
I referendum consultivi e propositivi sono indetti dal consiglio
comunale su richiesta di cittadini elettori di numero pari ad
un decimo del corpo elettorale del Comune:
2. i referendum possono riguardare materie di competenza comunale
con esclusione delle seguenti:
a) revisione dello Statuto;
b) tributi e bilancio;
c) espropriazione per pubblica utilità;
d) designazioni e nomine.
3. La richiesta di referendum va inoltrata al sindaco, il quale
la trasmette al segretario comunale per la verifica delle firme
raccolte. Il parere in merito all'ammissibilità del referendum
viene dato da apposita commissione conciliare che deve esprimersi
entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del
segretario comunale.
Acquisito anche il parere della giunta, il consiglio comunale,
ricevuti gli atti, entro venti giorni indice il referendum che
dovrà tenersi entro novanta giorni e provvede al relativo
finanziamento di spesa.
4. Lo svolgimento dell'attività referendaria è disciplinato
dalle leggi elettorali dello Stato e dall'apposito regolamento
che sarà adottato entro sei mesi dall'approvazione dello
Statuto.
Art.
55
Effetti del referendum
l.
Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum
da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti
atti di indirizzo.
2. il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve
essere deliberato, con adeguate motivazioni. dalla maggioranza
dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 56
Organizzazioni sindacali: diritto di informazione
1.
Il Comune di Sant'Elia Fiumerapido garantisce l'informazione sull'attività
amministrativa e politico istituzionale alle organizzazioni sindacali,
attraverso l'invio di materiale concernente materie di indirizzo
politico amministrativo, di organizzazione degli uffici e dei
servizi, i bilanci preventivi e consuntivi, i programmi pluriennali,
e ogni altro argomentò che l'amministrazione ritenga divulgare.
2. Su tali materie le organizzazioni sindacali devono trasmettere
il loro parere in forma scritta entro 10 giorni dal ricevimento
del materiale.
3. Le organizzazioni sindacali possono in ogni momento chiedere
informazioni sulle materie sopra indicate e chiedere copia di
documenti specifici secondo le norme generali che regolano l'accesso
dei cittadini alle informazioni.
Art. 57
Organismi decentrati di partecipazione
1.
Il Comune di Sant'Elia Fiumerapido promuove l'istituzione di comitati
dì frazione e di quartiere quali organismi decentrati di
partecipazione all'attività amministrativa finalizzati
in modo particolare a valorizzare e convogliare le istanze presenti
sul territorio comunale in modo da consentire un'azione amministrativa
più incisiva e calata nella realtà. -
2. Apposito regolamento comunale delimiterà i confini territoriali
di appartenenza dei vari comitati di quartiere e di frazione ammissibili
e il loro funzionamento nonchè le modalità di loro
composizione ed elezione.
3. Le stesse prerogative dei comitati di frazione e di quartiere
sono riconosciute alle comunità di Santeliani all'estero
per motivi dì lavoro costituiti in associazione.
4. La istituzione avverrà entro sei mesi dall'approvazione
dei regolamenti di cui al comma 2.
Art.
58
Difensore civico
1.
Il Comune di Sant'Elia Fiumerapido istituisce il difensore civico
quale garante dell'imparzialità e del buon funzionamento
della pubblica amministrazione comunale.
3. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o dietro segnalazioni
di cittadini singoli o associati e denuncia abusi, carenze, ritardi
e disfunzioni dell'amministrazione comunale agli organi competenti.
Svolge le altre funzioni stabilite dalla legge fra cui, in particolare,
le funzioni di controllo di cui all'art. 127 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
3. Il difensore civico vigila anche sul rispetto dello Statuto
e dei regolamenti comunali.
4. L'Ufficio del difensore civico ha sede presso gli uffici comunali
e si avvale per l'espletamento delle proprie funzioni della collaborazione
di funzionari ed impiegati del Comune.
5. In qualsiasi momento può inviare relazioni al consiglio
su specifiche questioni che necessitano di particolare valutazione
e chiedere di essere sentito dal consiglio o dalle commissioni.
6. Il difensore civico invia al consiglio una relazione annuale
relativa alla attività svolta nell'anno precedente, corredata
da eventuali proposte sulla gestione amministrativa.
Art.
59
Elezione del difensore civico
l.
Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio
segreto a maggioranza di due terzi dei componenti assegnati.
2. E' eletto tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del
Comune che abbiano una competenza giuridico amministrativa.
3. Il difensore civico dura in carica tre anni dalla data della
elezione e non
è rieleggibile.
4. il difensore civico non si può rimuovere dall'incarico
prima della scadenza
naturale del mandato.
Art.
60
Accesso ai documenti del difensore civico
l.
Il difensore civico per l'adempimento dei suoi compiti può
chiedere l'esibizione, senza limiti del segreto d'ufficio, di
tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio
intervento; ha libero accesso a qualsiasi ufficio per ulteriori
accertamenti; può ottenere tutte le informazioni sui vari
procedimenti amministrativi.
2. Il difensore civico è tenuto alla riservatezza sulle
notizie non accessibili ai singoli cittadini di cui è venuto
in possesso nell'ambito del proprio mandato.
Art.
61
Difensore civico consortile
l.
In caso di costituzione di consorzio sovracomunale e di deliberazione
del consiglio di farne parte, la nomina del difensore civico,
in deroga a quanto previsto dagli art. 58, 59 e 60, è demandata
alla costituendo assemblea consortile.
TITOLO
VI
ATTIVITA' AMINISTRATIVA
Art.
62
Albo Pretorio
1. E' istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile
al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che
la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono
leggersi per intero e facilmente.
4. Le modalità di tenuta dell'Albo potranno essere disciplinate
in dettaglio, da apposito regolamento. La vigilanza sulla tenuta
dell'Albo sarà esercitata dal segretario comunale. La materiale
tenuta dell'Albo sarà effettuata dal messo notificatore
o da altro dipendente appositamente incaricato dal segretario
comunale. La firma delle relate di pubblicazione potrà
essere delegata, in tutto o in parte, al messo notificatore o
altro dipendente addetto.
5.
Art.
63
Svolgimento dell'attività amministrativa
1
. Il Comune informa la propria attività amministrativa
ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità
delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei
settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione
del territorio e dello sviluppo,economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili
dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati
nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione
amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali
adeguati, attua le forme di decentramento consentite nonchè
forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
TITOLO
VI 1
REVISIONE DELLO STATUT0 COMUNALE
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 64
Revisione dello Statuto Comunale
1.
L'iniziativa della revisione dello Statuto Comunale,appartiene
a ciascun consigliere comunale e alla Giunta.
2. Prima di essere poste all'esame del consiglio comunale, le
proposte di revisione dello Statuto sono affisse nell'albo pretorio
per non meno di dieci giorni.
3. Il regolamento consiliare determina le modalità per
l'informazione dei cittadini sulle proposte di revisione dello
Statuto e sul relativo procedimento di esame.
4. Prima di procedere all'approvazione della proposta di revisione,
il consiglio comunale, quanto lo richieda un terzo dei consiglieri
assegnati, sottopone le proposte di revisione dello Statuto a
referendum consultivo, ovvero promuove adeguate forme di consultazioni
di associazioni organizzazioni ed enti.
Art. 65
Regolamenti di attuazione dello Statuto
l.
Il consiglio comunale procede all'approvazione dei regolamenti
previsti
dallo Statuto entro sei mesi dall'entrata in vigore.,
Art. 66
Verifica dello Statuto
l.
Con cadenza almeno biennale, il consiglio comunale promuove una
sessione straordinaria per la verifica dell'attuazione dello Statuto,
predisponendo adeguate forme di consultazione delle associazioni,
organizzazioni ed enti, ed assicurando la massima informazione
dei cittadini sul procedimento di verifica e sulle sue conclusioni.
Art. 67
Entrata in vigore
l.
Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello
stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.