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Sito ufficiale del Comune di Sant'Elia Fiumerapido

Il Territorio
 









 



PARTE I
ATTI DEGLI ENTI LOCALI

STATUTO DEL COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO
(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25 ottobre 2000)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Il Comune di Sant'Elia Fiumerapido

1. Il Comune di Sant'Elia Fiumerapido, espressione organizzata della collettività insistente nel suo territorio, è Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.
2. Il Comune di Sant'Elia Fiumerapido rappresenta, tutela, cura gli interessi e promuove lo sviluppo delle comunità di popolazioni di quanti vivono nel territorio Comunale, e di coloro che, santeliani di origine, vivono all'estero per motivi di lavoro.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2
Elementi costitutivi.

l. Gli elementi costitutivi del Comune di S. Elia Fiumerapido:
a)Il territorio, vale a dire la parte del suolo dello Stato su cui il Comune esercita i suoi poteri. Si estende per kmq 40,84 e confina attualmente ad Est con il Comune di Vallerotonda, a Sud con Cassino e Cervaro, ad Ovest con Terelle e Belmonte Castello e a Nord con Belmonte Castello, Villa Latina e S. Biagio Saracinisco, secondo le risultanze del piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'ISTAT. E' costituito, oltre che dal Centro Capoluogo, dalle Frazioni geografiche, Portella, Olivella e Valleluce, storicamente riconosciute dalla Comunità;
b)La popolazione, è costituita dal complesso delle persone fisiche residenti permanentemente o temporaneamente nell'ambito de1 territorio Comunale, nonché dai santeliani di origine residenti all'estero per motivi di lavoro;
c)L'autogoverno, o più esattamente la sfera di autonomia locale del Comune, è costituita dal complesso di attribuzione (funzioni e compiti) di cui al presente Statuto. L'autogoverno si esprime e si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto


Art. 3
Principi programmatici.

l. Il Comune di Sant'Elia Fiumerapido promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità, assicurando alla stessa i servizi essenziali ed ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione, avendo come finalità:

a) il superamento degli squilibri economici sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
b) la difesa e la salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali, quali beni essenziali e limitati della comunità, dai quali assume la tutela ed opera per la loro valorizzazione, in particolare del Fiume Rapido e delle altre sorgenti idriche;
c) la tutela e lo sviluppo delle risorse, storiche, culturali e popolari presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita e la crescita culturale dei cittadini;
d) lo sviluppo delle iniziative economiche sul territorio, avendo riguardo al superamento della disoccupazione con particolare riguardo al potenziamento dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e del turismo ed allo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
e) la promozione delle azioni idonee a favorire la pari opportunità per le donne e per gli uomini, nonché l'organizzazione della vita sociale per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori e dei santeliani emigrati all'estero, per motivi di lavoro.-
f) la promozione sportiva da realizzare attraverso la creazione di idonee strutture e servizi per lo sport, ivi compresi gli impianti e la tutela sanitaria; ne facilita l'accesso e l'utilizzo agli enti, organismi ed associazioni e ne sollecita la partecipazione alla programmazione e gestione; disciplina i modi di utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi attraverso apposito regolamento ove dovrà prevedersi espressamente il concorso di tali enti, organismi od associazioni, alle sole spese' di gestione disciplinando altresì i casi di gratuità per iniziative che abbiano finalità di carattere sociale.
g) nella consapevolezza che il moderno sviluppo delle attività e delle relazioni postula una stretta interdipendenza ed una crescente integrazione a livello regionale, statale e soprannazionale, si riconosce nel processo di integrazione politica ed istituzionale dell'Unione Europea e recepisce i princìpi indicati dalla Carta Europea dell'autonomia locale; ricerca e favorisce i contatti tra comunità locali, quale veicolo di dialogo e di cooperazione, promovendo gemellaggi e incontri culturali con altri comuni, specialmente della Comunità Europea e con le altre comunità ove è maggiore la presenza dei santeliani residenti all'estero, così contribuendo attivamente al processo di integrazione dei popoli e dei cittadini;
h) la rimozione delle barriere di ogni tipo per una piena partecipazione alla, vita della collettività dei cittadini portatori di handicap e degli anziani, mediante la istituzione ed attivazione dei necessari ed opportuni servizi.
i) l'attuazione di un organico assetto del territorio, un ordinato sviluppo degli insediamenti ed una coerente programmazione per la realizzazione di infrastrutture sociali e impianti industriali, turistici e commerciali; dovrà ricercarsi la collaborazione dei comuni limitrofi per la formazione di piani regolatori intercomunali per garantire una maggiore tutela dei territorio ed una indispensabile programmazione su area vasta;
1) la predisposizione del Piano di Protezione di Protezione Civile che, nel rispetto delle linee generali dettate dallo Stato e dalla Regione e nell'ambito del piano provinciale, predisponga idonei strumenti di pronto intervento, in caso di pubbliche calamità, e nel contempo indichi le azioni da compiersi per la salvaguardia e tutela del patrimonio.
m) favorire la massima trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa, in particolare attraverso l’istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico e con tutti gli altri strumenti di cui alla legge 7 giugno 2000 n.150.

2. Ogni iniziativa sarà improntata agli universali principi di solidarietà e di pace.

Art. 4
Programmazione

1. Gli obiettivi e le finalità di cui all'art. 3 sono eseguite e realizzate con il metodo e gli strumenti della programmazione, alla determinazione della quale i componenti la Comunità concorrono nei modi e forme previsti dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Comune di Sant'Elia Fiumerapido concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione e altri Enti intermedi sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 5
Sede comunale.

l. L'Ente Comune ha la sua sede nel Palazzo Comunale, ubicato in piazza Enrico Risi, ove si svolgono le adunanze degli Organi Elettivi collegiali del Comune. Solo in casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze le suddette adunanze possono tenersi anche in luoghi diversi.
2. Nella sede Comunale è individuato apposito spazio da destinare all'Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.


Art. 6
Stemma e gonfalone.

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Sant'Elia Fiumerapido e con lo stemma costituito da "Pianta di olivo con al centro una ruota dentata, mano con martello e tre stelle, circondato da un ramo di olivo e uno di quercia, sormontato da una corona merlata".
2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o suo delegato si può esibire il Gonfalone comunale.
3. L'uso e la riproduzione dello Stemma e del Gonfalone per fini non istituzionali è vietato.

TITOLO II
GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 7
Organi dei Comune

1. Gli organi elettivi del Comune, cioè gli strumenti attraverso i quali il Comune agisce giuridicamente esprimendo la sua volontà di Ente dotato di personalità giuridica sono il consiglio comunale, la giunta ed il sindaco. Sono altresì organi del Comune il segretario comunale e i responsabili dei servizi.

Art. 8
Pari opportunità

1. Al fine di assicurare le pari opportunità tra uomo e donna al sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125, nella giunta comunale, negli organi collegali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, deve essere assicurata, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi.

Art. 9
Consiglio comunale.

1. Il consiglio comunale, rappresenta l'intera comunità locale ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed esercita le potestà ad esse espressamente conferite dalle, leggi e dallo Statuto.
3. L'elezione del consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
4. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento e dallo Statuto, e sono valide allorché siano presenti otto consiglieri in prima convocazione ed almeno sei in seconda convocazione, salvo quorum speciali richiesti dalla legge. Il sindaco non viene computato fra i consiglieri.
5. Le sedute di seconda convocazione, devono tenersi in un giorno diverso da quello della prima; in tal caso il consiglio non può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno di prima convocazione se non ne sia stato dato avviso nei modi e termini ordinarie se non siano presenti almeno otto consiglieri. Se nessun consigliere sia intervenuto alla prima convocazione, il Segretario dovrà ugualmente redigere il verbale, ma la prima convocazione si dovrà ritenere non effettuata; in tal caso la successiva seduta è considerata sempre di 1^ convocazione.
6. Salvo i casi in cui la legge o il presente statuto prescrivono quorum particolari di maggioranza,
nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 10
Competenze ed attribuzioni

l. Le competenze del consiglio comunale sono disciplinate dalla legge
2. Esse non possono essere delegate.
3. Le deliberazioni di competenza del consiglio non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che vanno sottoposte alla ratifica dei consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del Sindaco, dei rappresentanti dei Comune presso enti, aziende ed istituzioni, devono essere definiti dal consiglio entro 25 giorni dalla seduta di convalida o dalla scadenza del precedente incarico.
5. Gli indirizzi di cui al comma precedente possono essere definiti di volta in volta o in generale.

Art. 11
Sedute e convocazioni.

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e di urgenza.
2. Sono ordinarie le sedute convocate per discutere dei seguenti argomenti: i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie.
3. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco con avviso scritto ai consiglieri da notificare, unitamente all'o.d.g., almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per le sedute ordinarie e almeno tre giorni liberi per le sedute straordinarie. Per particolari argomenti la cui discussione è urgente e indifferibile, il sindaco può disporre la convocazione con avviso da notificare almeno ventiquattro ore prima del consiglio.
4. E' convocato, inoltre, dal sindaco su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, entro venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso il sindaco può aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno.
5. Le riunioni dei consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco e si svolgono secondo le norme del "Regolamento".


Art. 12
Esercizio della potestà regolamentare


l. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito.
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei deposito di cui al precedente comma.
4.

Art. 13
Commissioni

l. Il consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti e può istituire commissioni temporanee o speciali, di indagine e/o inchiesta, di controllo e di garanzia.
2. Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:
I) Personale e Affari Generali - Edilizia -Urbanistica - Programmazione Bilancio - Patrimonio.
II) Commercio - Agricoltura - Industria - Artigianato - Trasporti.
III) Pubblica istruzione Cultura - Sport Tempo libero - Turismo
IV) Assistenza - Sanità Servizi Sociali Ambiente - Emigrazione - Problemi del Lavoro.
3. I membri delle commissioni sono nominati secondo il criterio proporzionale, con rappresentanza di maggioranza ed opposizione e garantendo la partecipazione di ciascun gruppo consiliare ad almeno una Commissione, secondo le norme del regolamento per il funzionamento dei consiglio comunale.
4. Le commissioni permanenti hanno il compito:
a) di elaborare i programmi di cui agli art. 3) e 4) del presente Statuto;
b) di esaminare preventivamente gli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior funzionamento dello stesso.
10 Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla Legge e dal Regolamento.


Art. 14
Consiglieri comunali.

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
2. Il Comune assicura ai gruppi consiliari le strutture, le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.
3. Nella prima seduta successiva alle elezioni si fa luogo alla convalida degli eletti, nonché alla surroga degli ineleggibili ed all'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili ancorché non esplicitamente indicato nell'avviso di convocazione. La prima adunanza del consiglio comunale viene convocata e presieduta dal sindaco neo eletto.
4. Il sindaco, nella prima seduta, dà comunicazione al consiglio della nomina dei componenti della giunta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento, gli indirizzi generali di governo.
5. I consiglieri hanno il dovere dì intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte.
6. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre, sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica con delibera del consiglio comunale, assunta d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, decorso il termine di trenta giorni dalla notifica della proposta di delibera.
7. Le dimissioni del consigliere comunale, indirizzate al consiglio comunale, devono essere presentate per iscritto al segretario comunale, che provvede immediatamente a farle protocollare ed a trasmetterle al sindaco. Esse sono irrevocabili dall'avvenuta annotazione nel protocollo dei Comune, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci dall'avvenuta surrogazione da parte del consiglio comunale che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione.
8. Nel consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per dimissioni, o per qualsiasi altra causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
9. La sospensione del consigliere è regolata dall'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


Art. 15
Consigliere anziano.

1. Il consigliere anziano, individuato in base ai commi 2 e 3 dell’art. 40 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercita le funzioni che la legge ed il Regolamento gli assegnano.


Art. 16
Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme dì esercizio del diritto di iniziativa di controllo del consigliere, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.
2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio Comunale.

Art. 17
Gruppi consiliari.

l. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto stabilito nel Regolamento e dandone comunicazione al segretario Comunale.
2. Il Regolamento prevede le modalità di formazione dei gruppi, l'individuazione dei capigruppo, nonché le attribuzioni della conferenza dei capigruppo.

Art. 18
La giunta comunale.

l. La giunta è organo del Comune ed esercita le competenze ad essa attribuite dalla legge.
2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori e dagli organismi di partecipazione con le modalità stabilite nel Regolamento.

Art. 19
Composizione della giunta comunale.

l. La giunta è composta dal sindaco e da un massimo di 6 assessori.
2. Il sindaco, con provvedimento da notificare agli interessati, nomina gli assessori, tra cui un vicesindaco. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. L'assessore non consigliere è equiparato a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare, partecipa alle sedute del consiglio, senza diritto di voto, con diritto di intervenire solo per gli affari di cui è relatore e con diritto di replica.

Art. 20
Attribuzioni della giunta comunale.

l. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. E', altresì, di competenza della giunta d'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
3. Rimangono di competenza della giunta i seguenti provvedimenti: decisioni in merito alle liti e nomine dei relativi legali, incarichi professionali, nomina di commissioni di concorso
4. I relativi atti di impegno sono di competenza del funzionario responsabile


Art. 21
Vice sindaco e assessori.

1. Il sindaco, con proprio provvedimento, attribuisce ad un assessore, cui compete l'appellativo di vice sindaco, la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. in caso di assenza o impedimento contemporaneo di sindaco e vice sindaco,
le funzioni sostitutive vengono esercitate dall'assessore anziano, secondo l'ordine di elencazione dell'organigramma inserito nel documento programmatico.
3. Il sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, fermo restando che i poteri di indirizzo e di controllo competono agli organi elettivi collegiali, con delega a firmare i relativi atti. Nel rilascio e nell'esercizio delle deleghe dovrà essere rispettato il principio secondo il quale spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita al, segretario comunale e ai responsabili dei servizi.
4. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le assegnazioni, le deleghe, e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto, comunicate al consiglio e pubblicate all'albo pretorio. E' richiesta la comunicazione al Prefetto.
6. Le dimissioni da assessore, indirizzate al sindaco, devono essere presentate per iscritto al segretario comunale che provvede immediatamente a farle protocollare ad a trasmetterle al sindaco. 7. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili dalla notifica della presa d'atto dal parte del sindaco all'assessore interessato. Fino a tale momento permane la facoltà di revoca delle stesse in capo al titolare.
8. La revoca di uno o più assessori deve essere notificata agli interessati prima della seduta consiliare nella quale avviene la relativa comunicazione.


Art. 22
Deliberazioni del consiglio e della giunta comunale

l. Gli organi collegiali del Comune deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli su contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo Statuto. Per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'assunzione di mutui è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; nessun quorum speciale è richiesto per l'approvazione dei conto consuntivo.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese, per alzata di mano. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.
3. Salvo i casi in cui la legge non disponga diversamente, per le votazioni riguardanti la nomina di persone, a parità di voti, prevale il più anziano di età.
4. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbono essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta "segreta".
5. Delle riunioni del consiglio comunale viene dato avviso alla cittadinanza mediante affissione di manifesti.
6. Le deliberazioni dei consiglio comunale e della giunta sono firmate dal presidente e dal segretario comunale.

Art. 23
Procedimento per la formazione delle deliberazioni

1. Le proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale, qualora provengano dalla giunta, devono essere complete del parere tecnico e quello di regolarità contabile qualora abbiano rilevanza finanziaria, e dello schema deliberativo; qualora le proposte provengano da un quinto dei consiglieri comunali, i pareri suddetti devono essere forniti entro dieci giorni dalla richiesta del sindaco. Il sindaco è tenuto ad inserire all'ordine del giorno del consiglio comunale le proposte dei consiglieri comunali anche se i pareri di cui al comma precedente siano negativi, mentre non potrà iscriverle all'ordine del giorno in caso di mancanza della copertura finanziaria attestata dal responsabile dell'ufficio di ragioneria.
Portate all'esame del consiglio comunale, le suddette proposte sono modificabili in quella sede esclusivamente attraverso emendamenti nei quali sia esattamente previsto il tenore delle aggiunte, soppressioni, modificazioni o sostituzioni da apportare al testo originario.
Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina le modalità di presentazione delle proposte da parte dei singoli consiglieri.
Gli emendamenti devono essere approvati dalla maggioranza dei consiglieri ed in caso di variazioni sostanziali, che richiedano la necessaria acquisizione dei pareri di cui sopra, l'argomento deve essere rinviato alla successiva riunione consiliare.
L'emendamento, da presentarsi per iscritto, è firmato dal presentatore o dai presentatari ed è controfirmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario verbalizzante.
Le proposte di deliberazione, i pareri e i documenti attinenti all'oggetto da deliberare devono essere depositati presso l'ufficio dì segreteria, a disposizione dei consiglieri, nelle ore d'ufficio, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta.


Art. 24
Il sindaco.

l. Il sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione dei Comune.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità ed ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.


Art. 25
Mozione di sfiducia

1 . Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al segretario comunale che, dopo la sua immediata protocollazione, la trasmette al sindaco. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.


Art. 26
Dimissioni del sindaco

l. Le dimissioni del sindaco sono presentate, per iscritto, al segretario comunale, che, dopo l'immediata protocollazione, ne dà comunicazione al vicesindaco, agli assessori e ai consiglieri. Esse diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui all'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

Art. 27
Attribuzioni di amministrazione

l. Il sindaco rappresenta il Comune.
2. Il sindaco:
a) convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta, determinandone l'ordine dei giorno;
b) assicura l'unità di indirizzo della giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti.
d) agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del comune;
e) convoca i comizi per i referendum comunali;
f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione eallarevoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
g) effettua tutte le nomine entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi di legge;
h) nomina i responsabili dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, nonchè dal presente Statuto e dal Regolamento comunale;
i) adempie ad ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge e dallo Statuto e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali
ii) e regionali attribuite o delegate al Comune.
2. Quale ufficiale del Governo assolve alle funzioni attribuitegli dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da ogni altra disposizione di legge.


Art. 28
Attribuzioni di vigilanza.

Il sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e servizi informazioni ed atti anche riservata;
b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
c) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo, gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi espressi dalla giunta.

Art. 29
Attribuzioni di organizzazione.

l. Il sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento e della legge;
b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, a norma del Regolamento;
c) esercita i poteri di polizia nella adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, in conformità alla legge;
d) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della giunta e la presiede;
e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Art. 30
Principi comuni

l. Gli uffici e i servizi del Comune sono organizzati in conformità a criteri di funzionalità, econimicità di gestione flessibilità, efficienza ed efficacia. L'attività del personale si uniforma, ai vari livelli, a principi di autonomia, professionalità e responsabilità. I responsabile degli uffici e dei servizi assicurano la legittimità, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
2. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione dei personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.
3. L'ordinamento della struttura organizzativa risponde ad uno schema flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi stabiliti dagli organi di governo ed alla crescita delle esigenze della comunità, nonché di adeguarsi in modo dinamico allo sviluppo delle risorse tecnologiche e alla nazionalizzazione delle procedure.
4. Nell'ambito delle norme dettate, dalla legge e dai contratti di lavoro, il Comune favorisce la mobilità del personale, all'interno della propria struttura e tra gli enti della pubblica amministrazione, in risposta ad esigenze funzionali interne o a richieste individuali dei dipendenti.
5. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.L. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazione.


Art. 31
Organizzazione degli uffici e del personale.

l. Il Comune disciplina la sua organizzazione funzionale e amministrativa con appositi regolamenti riguardanti:
a) la dotazione organica del personale;
b) la procedura per l'assunzione del personale;
c) la organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di efficienza qualitativa e organica, nel rispetto della professionalità dei personale, secondo le norme contrattuali in vigore.


Art. 32
Uffici

1. L'Amministrazione del Comune è uniformata ai principi dell'organizzazione del lavoro con l'articolazione degli uffici in Aree, Servizi ed Uffici, sotto il controllo e l'indirizzo spettanti agli organi elettivi e con i compiti di gestione amministrativa e tecnica che spettano al segretario ed ai funzionari. 2. L'Area rappresenta la massima struttura organizzativa, finalizzata ad assicurare la migliore efficienza dell'intervento dell'Ente nell'ambito di una materia o più materie omogenee o diverse collegate funzionalmente al fine del perseguimento degli obiettivi prefissati. Sono individuate le seguenti Aree:
1) Amministrativa; 2) Contabile; 3) Tecnica; 4) Socio - Culturali; 5) Vigilanza.
3. Il Servizio è rappresentato dall'unità organizzativa che nell'ambìto dello
stesso settore, istruisce le pratiche per la concretizzazione delle attività appartenenti ad una materia specifica o a materie omogenee.
4. L'Ufficio è rappresentato dall'organismo singolo che collabora per la realizzazione dell'attività specifica nell'ambito del servizio.


Art. 33
Personale.

l. La disciplina del personale è regolata dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dallo specifico Regolamento.
2. Il Comune cura la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei funzionari e di tutto il personale al fine di migliorarne
le prestazioni ed assicurare il massimo dell'efficienza.

Art. 34
Incarichi esterni

l. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche direttiva o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'Ente. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Gli incarichi direttivi sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttivi del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.


Art. 35
Segretario comunale - Stato giuridico, trattamento economico e funzioni

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
3. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; in tal caso allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.


Art. 36
Vice segretario comunale

l. Il Regolamento e la pianta organica del personale Potranno prevedere un
posto dì Vice - segretario, qualifica funzionale apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 37
Responsabili degli uffici e dei servizi

l. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui ì poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre le gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa 1'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti:
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione,, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
3. I dipendenti preposti alla Direzione di un Ufficio e/o servizio sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 38
Avocazione - Sostituzione - Revoca

1. Il regolamento comunale sull'ordinamènto degli uffici e servizi disciplina i casi particolari nei quali è possibile utilizzare gli . istituti dell'avocazione, sostituzione o revoca per gli atti di competenza dei responsabili degli uffici e/o servizi. Tali poteri non possono comunque essere esercitati dagli organi politici.

Art. 39
Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni dì indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge

Art. 40
Servizi pubblici comunali

Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le dimensioni o per le caratteristiche del
servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda; b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di apposita istituzione, per l'esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si
renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.


Art. 41
Aziende speciali ed istituzioni

l. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate
di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo statuto.
2. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, dotate
di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:
a) il consiglio di amministrazione ; b) il presidente; c) il direttore, nominati dal consiglio comunale.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti quelli delle istituzioni solo disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 42
Convenzioni

1. Il Comune assume tra i propri compiti la promozione di accordi o convenzioni con altri enti pubblici o privati ogni qualvolta il ricorso a tali forme di cooperazione venga ritenuto utile per il conseguimento dei fini istituzionali.
2. In particolare, il consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.


Art. 43
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico dei consorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio stesso almeno entro il termine dell'esercizio finanziario.
4. Il rappresentante o i rappresentanti del Comune nominati in base agli statuti, siano essi di maggioranza o di minoranza, in seno a consorzi o altri enti e istituzioni hanno l'obbligo di relazionare al consiglio-comunale almeno una volta all'anno.

TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 44
La finanza comunale

l. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha altresì potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti della legge.

Art. 45
Bilancio e conto consuntivo

l. Il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi della pubblicità, dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio, - economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura dei programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte dei responsabile del servizio di ragioneria.
5. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei Risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti e il conto patrimoniale.
6. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.


Art. 46
Regolamentazione delle attività finanziarie

l. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. Il consiglio comunale adotta il regolamento di contabilità , il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio.


Art. 47
Collegio dei Revisori dei Conti

l. Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, scelti ai sensi di legge, e con le ulteriori modalità previste dal regolamento di contabilità.
2. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili per inadempienza o quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.
3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e collaborano con gli organi collegiali del Comune con le modalità previste dal Regolamento di contabilità.


TITOLO V
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 48
Partecipazione popolare

l. Il Comune di Sant'Elia Fiumerapido, al fine di consentire un rapporto di corresponsabilizzazione tra Ente e cittadini, informa la propria attività amministrativa a principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione dei cittadini, singoli o associati, riconoscendo agli stessi il diritto di assumere informazione sull'attività amministrativa secondo le procedure da fissarsi in apposito regolamento, che tenga in considerazione le direttive date dalla legge 241 del 7 agosto 1990.


Art. 49
Organismi di volontariato

l. Il Comune di Sant'Elia Fiumerapido riconosce l'utilità sociale del volontariato.
2. A tal fine promuove l'organizzazione di forme di volontariato, associazioni e circoli culturali senza fini di lucro, assicurando loro l'accesso alle strutture pubbliche e concedendo contributi alle attività riconosciute meritevoli.
3. Apposito regolamento disciplina le condizioni per il riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale degli organismi che rientrano in tale norma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti.


Art. 50
Diritto di accesso e informazioni

l. In conformità con la legge n. 241/90 e con tutte le altre disposizioni vigenti in materia, i cittadini singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi e relativi documenti, mediante apposito regolamento, che garantirà anche attraverso la organizzazione di tale servizio, ed in modo tempestivo le informazioni sullo stato degli atti o delle procedure.
2. I cittadini singoli o associati possono pure presentare istanze, petizioni e proposte che saranno esaminate dalle commissioni competenti al fine di integrarle nelle azioni e nei programmi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 51
Istanze, petizioni, proposte dei cittadini

1. Per una migliore integrazione dell'attività amministrativa nella realtà locale è consentito ai cittadini, singoli o associati, presentare agli organi comunali istanze, petizioni, proposte che vertano sull'azione amministrativa e investano interessi generali dei cittadini di tutto il territorio comunale o di una parte dello stesso.
2. Le modalità di tali istanze e petizioni saranno disciplinate dal regolamento di cui all'art. 50.

Art. 52
Organismi di partecipazione

l. Al fine di permettere la effettiva partecipazione delle forze economiche e sociali operanti nel territorio comunale sono istituite le consulte cittadine
di settore.
2. Sono istituite la Consulta dell'economia, del lavoro, delle attività sociali e delle problematiche giovanili e la Consulta della cultura, dell'istruzione, dello sport e della qualità della vita e dell’ambiente, le quali esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del consiglio comunale e degli altri organi elettivi.
3. Il consiglio comunale nomina i membri delle consulte cittadine di settore
in numero dì nove membri ciascuna, di cui tre designati dalle minoranze.
4. 1 membri delle consulte sono scelti tra i cittadini che si distinguono per
la particolare esperienza e qualificazione ed impegno nel settore, su segnalazione delle libere forme associative (organizzazioni sindacali dei lavoratori e pensionati, degli esercenti arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole, culturali, sportive, ecc.) più rappresentative.
5. Le consuete cittadine di settore sono convocate dall'Assessore competente almeno ogni sei mesi e sono chiamate ad esprimere pareri e formulare proposte sull'azione amministrativa e sugli indirizzi politici di settore.

Art. 53
Indagini statistiche

l. In aggiunta agli strumenti di consultazione e di partecipazione dei cittadini ai procedimenti-amministrativi e alle possibilità di formulare proposte circa i programmi e gli indirizzi di politica amministrativa esposti negli art. precedenti, gli organi comunali, su problemi di particolare rilevanza, possono disporre forme di consultazione popolare o dì categorie tramite formulari, questionari, indagini demoscopiche, e altri strumenti statici avvalendosi anche di professionalità esterne.


Art. 54
Referendum consultivi e propositivi

l. I referendum consultivi e propositivi sono indetti dal consiglio comunale su richiesta di cittadini elettori di numero pari ad un decimo del corpo elettorale del Comune:
2. i referendum possono riguardare materie di competenza comunale con esclusione delle seguenti:
a) revisione dello Statuto;
b) tributi e bilancio;
c) espropriazione per pubblica utilità;
d) designazioni e nomine.
3. La richiesta di referendum va inoltrata al sindaco, il quale la trasmette al segretario comunale per la verifica delle firme raccolte. Il parere in merito all'ammissibilità del referendum viene dato da apposita commissione conciliare che deve esprimersi entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del segretario comunale.
Acquisito anche il parere della giunta, il consiglio comunale, ricevuti gli atti, entro venti giorni indice il referendum che dovrà tenersi entro novanta giorni e provvede al relativo finanziamento di spesa.
4. Lo svolgimento dell'attività referendaria è disciplinato dalle leggi elettorali dello Stato e dall'apposito regolamento che sarà adottato entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto.

Art. 55
Effetti del referendum

l. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni. dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.


Art. 56
Organizzazioni sindacali: diritto di informazione

1. Il Comune di Sant'Elia Fiumerapido garantisce l'informazione sull'attività amministrativa e politico istituzionale alle organizzazioni sindacali, attraverso l'invio di materiale concernente materie di indirizzo politico amministrativo, di organizzazione degli uffici e dei servizi, i bilanci preventivi e consuntivi, i programmi pluriennali, e ogni altro argomentò che l'amministrazione ritenga divulgare.
2. Su tali materie le organizzazioni sindacali devono trasmettere il loro parere in forma scritta entro 10 giorni dal ricevimento del materiale.
3. Le organizzazioni sindacali possono in ogni momento chiedere informazioni sulle materie sopra indicate e chiedere copia di documenti specifici secondo le norme generali che regolano l'accesso dei cittadini alle informazioni.


Art. 57
Organismi decentrati di partecipazione

1. Il Comune di Sant'Elia Fiumerapido promuove l'istituzione di comitati dì frazione e di quartiere quali organismi decentrati di partecipazione all'attività amministrativa finalizzati in modo particolare a valorizzare e convogliare le istanze presenti sul territorio comunale in modo da consentire un'azione amministrativa più incisiva e calata nella realtà. -
2. Apposito regolamento comunale delimiterà i confini territoriali di appartenenza dei vari comitati di quartiere e di frazione ammissibili e il loro funzionamento nonchè le modalità di loro composizione ed elezione.
3. Le stesse prerogative dei comitati di frazione e di quartiere sono riconosciute alle comunità di Santeliani all'estero per motivi dì lavoro costituiti in associazione.
4. La istituzione avverrà entro sei mesi dall'approvazione dei regolamenti di cui al comma 2.

Art. 58
Difensore civico

1. Il Comune di Sant'Elia Fiumerapido istituisce il difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon funzionamento della pubblica amministrazione comunale.
3. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o dietro segnalazioni di cittadini singoli o associati e denuncia abusi, carenze, ritardi e disfunzioni dell'amministrazione comunale agli organi competenti. Svolge le altre funzioni stabilite dalla legge fra cui, in particolare, le funzioni di controllo di cui all'art. 127 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il difensore civico vigila anche sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti comunali.
4. L'Ufficio del difensore civico ha sede presso gli uffici comunali e si avvale per l'espletamento delle proprie funzioni della collaborazione di funzionari ed impiegati del Comune.
5. In qualsiasi momento può inviare relazioni al consiglio su specifiche questioni che necessitano di particolare valutazione e chiedere di essere sentito dal consiglio o dalle commissioni.
6. Il difensore civico invia al consiglio una relazione annuale relativa alla attività svolta nell'anno precedente, corredata da eventuali proposte sulla gestione amministrativa.

Art. 59
Elezione del difensore civico

l. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dei componenti assegnati.
2. E' eletto tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che abbiano una competenza giuridico amministrativa.
3. Il difensore civico dura in carica tre anni dalla data della elezione e non
è rieleggibile.
4. il difensore civico non si può rimuovere dall'incarico prima della scadenza
naturale del mandato.

Art. 60
Accesso ai documenti del difensore civico

l. Il difensore civico per l'adempimento dei suoi compiti può chiedere l'esibizione, senza limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento; ha libero accesso a qualsiasi ufficio per ulteriori accertamenti; può ottenere tutte le informazioni sui vari procedimenti amministrativi.
2. Il difensore civico è tenuto alla riservatezza sulle notizie non accessibili ai singoli cittadini di cui è venuto in possesso nell'ambito del proprio mandato.

Art. 61
Difensore civico consortile

l. In caso di costituzione di consorzio sovracomunale e di deliberazione del consiglio di farne parte, la nomina del difensore civico, in deroga a quanto previsto dagli art. 58, 59 e 60, è demandata alla costituendo assemblea consortile.

TITOLO VI
ATTIVITA' AMINISTRATIVA

Art. 62
Albo Pretorio


1. E' istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
4. Le modalità di tenuta dell'Albo potranno essere disciplinate in dettaglio, da apposito regolamento. La vigilanza sulla tenuta dell'Albo sarà esercitata dal segretario comunale. La materiale tenuta dell'Albo sarà effettuata dal messo notificatore o da altro dipendente appositamente incaricato dal segretario comunale. La firma delle relate di pubblicazione potrà essere delegata, in tutto o in parte, al messo notificatore o altro dipendente addetto.
5.

Art. 63
Svolgimento dell'attività amministrativa

1 . Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo,economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite nonchè forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO VI 1
REVISIONE DELLO STATUT0 COMUNALE
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Art. 64
Revisione dello Statuto Comunale

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto Comunale,appartiene a ciascun consigliere comunale e alla Giunta.
2. Prima di essere poste all'esame del consiglio comunale, le proposte di revisione dello Statuto sono affisse nell'albo pretorio per non meno di dieci giorni.
3. Il regolamento consiliare determina le modalità per l'informazione dei cittadini sulle proposte di revisione dello Statuto e sul relativo procedimento di esame.
4. Prima di procedere all'approvazione della proposta di revisione, il consiglio comunale, quanto lo richieda un terzo dei consiglieri assegnati, sottopone le proposte di revisione dello Statuto a referendum consultivo, ovvero promuove adeguate forme di consultazioni di associazioni organizzazioni ed enti.


Art. 65
Regolamenti di attuazione dello Statuto

l. Il consiglio comunale procede all'approvazione dei regolamenti previsti
dallo Statuto entro sei mesi dall'entrata in vigore.,


Art. 66
Verifica dello Statuto

l. Con cadenza almeno biennale, il consiglio comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica dell'attuazione dello Statuto, predisponendo adeguate forme di consultazione delle associazioni, organizzazioni ed enti, ed assicurando la massima informazione dei cittadini sul procedimento di verifica e sulle sue conclusioni.


Art. 67
Entrata in vigore

l. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

 

 
Il Comune











 

 

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