Allegato
alla deliberazione C.C. n. 33 del 6.5.1994
COMUNE DI SANT’ELIA FIUMERAPIDO (Prov. di Frosinone)
REGOLAMENTO
SUL DIRITTO DEI CITTADINI AI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ED ALL’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
CAPO I°
NORME GENERALI
Art.1
L’attività amministrativa
L’attività
dell’Amministratore comunale- mirata a garantire il benessere
e progresso morale ed economico della propria comunità-
viene svolta con l’osservanza delle leggi, dei regolamenti
e delle norme contenute nello statuto e nel presente regolamento.
Art.2
Divieto di aggravio delle procedure
L’amministrazione,
nell’istruttoria delle relative pratiche, non può
aggiungere o istituire procedimenti oltre quelli previsti dal
presente regolamento.
Art.3
Obbligo di emissione di atti amministrativi
Se il procedimento
viene messo in essere da una istanza, presentata da un cittadino
o da un’associazione, Ente, dagli organismi di partecipazione
previsti dal titolo V dello Statuto , il Comune è tenuto
a portarlo a termine emettendo, in merito, apposito atto amministrativo.
L’atto amministrativo di cui al comma precedente deve essere
emesso dal Comune anche quando il procedimento ha iniziato di
ufficio e non azionato da istanza presentata da terzi.
Art.4
Termine per la conclusione del procedimento
Qualora per
la conclusione del procedimento non vi sia un termine stabilito
dalla legge o regolamenta, la conclusione deve ultimarsi entro
trenta giorni dalla data in cui è pervenuta al Comune la
domanda presentata dalla parte, e, se questa è stata spedita
a mezzo lettera raccomandata, dalla data di recapito. Qualora
il procedimento deve essere iniziato di ufficio, il termine di
trenta giorni decorre da quello in cui il Comune deve iniziare
il procedimento stesso.
Art.5
Proroga del termine
Il termine
di cui all’articolo 4 può essere prorogato, con motivato
provvedimento del Sindaco, soltanto in presenza di obbiettivi
interessi pubblici. Il Sindaco, qualora abbia emesso il provvedimento
di cui al comma precedente dispone che sia data sollecita comunicazione
alle parti interessate.
Art.6
Obbligo della motivazione
Ogni provvedimento
amministrativo, tranne quelli di cui al comma successivo, deve
essere adeguatamente motivato. La motivazione non è richiesta
per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
Art.7
Provvedimenti consequenziali
Qualora
la decisione del procedimento è consequenziale ad altro
provvedimento, oppure questo sia stato richiamato nel procedimento
stesso, il Comune, nel dare comunicazione (del provvedimento)
alle parti, deve mettere a disposizione di queste anche quest’ultimo
provvedimento.
Art.8
Contenuti della comunicazione
Il Comune
nel dare comunicazione alle parti del provvedimento adottato,
deve indicare nello stesso, il termine e l’autorità
alla quale si può eventualmente ricorrere.
CAPO II°
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art.9
Individuazione dell’unità organizzativa competente
Quando si
dà inizio a un procedimento – sia di ufficio che
a richiesta di parte il Segretario deve stabilire l’ufficio
tenuto alla istruttoria ed il responsabile del servizio incaricato
della stessa. L’istruttoria viene normalmente demandata
alla struttura che istituzionalmente è tenuta a svolgerla
in relazione alla natura dell’oggetto da trattare. Qualora
non sia ben delineata la natura dell’oggetto da trattare,
l’istruttoria viene assegnata dal Sindaco, previa intesa
con il Segretario del Comune, ad una struttura la cui competenza
si avvicini di più alla pratica da trattare. Le determinazioni
di cui al presente articolo non devono essere fatte qualora la
identificazione della struttura tenuta alla istruttoria sia determinata
per legge o regolamento.
Art.10
Assegnazione al responsabile del procedimento
Il responsabile
del servizio al quale viene inviata la pratica, qualora non possa
trattarla direttamente, la assegna ad altro dipendente che provvede
ai relativi atti istruttori, assumendone la responsabilità
nonché adottare, eventualmente, il provvedimento finale.
Le parti interessate al procedimento vengono informate delle decisioni
prese ai sensi del precedente articolo e dei provvedimenti adottati
ai sensi del presente articolo “direttamente dal responsabile
del servizio”, entro dieci giorni dal ricevimento della
pratica.
Art.11
Il responsabile del procedimento
Il
responsabile del procedimento amministrativo, avuta la pratica,
provvede con ogni sollecitudine:
1°) - a valutare, ai fini dell’istruttoria, le condizioni
di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti
che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento;
2°) - accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento
degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per
il sollecito svolgimento dell’istruttoria;
3°) - propone al Segretario del comune l’indicazione
della conferenza dei servizi prevista dall’articolo 19 ove
si renda necessario.
4°) - cura le comunicazioni alla parti interessate, le pubblicazioni
e le notificazioni previste dalle leggi o regolamenti, qualora
detti adempimenti non siano demandati dal presente regolamento
ad altri organi.
5°) – adotta, ove ne abbia competenza il provvedimento
finale, ovvero trasmette agli atti all’organo competente
per l’adozione.
CAPO III°
INTERVENTO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art.12
Comunicazione agli interessati
Il Comune
deve dare notizia, dell’inizio del procedimento amministrativo,
a coloro ai quali il procedimento è destinato a produrre
effetti.
Analoga notizia deve essere data a coloro che per legge devono
intervenire nel procedimento, nonché a quelli che dal provvedimento
possano avere un pregiudizio ai loro interessi.
Se nel corso dell’istruttoria si identificano altri soggetti
che direttamente od interrottamente possono essere interessati
al provvedimento, il Comune deve dare loro immediata comunicazione.
Art.13
Provvedimenti cautelari
Il Comune,
qualora ne ricorre il caso, può adottare gli eventuali
provvedimenti cautelari a tutela dei propri diritti, ancor prima
delle comunicazioni da fare agli interessati.
Art.14
Forme delle comunicazioni
Il Comune
dà notizia, agli interessati, dell’inizio della procedura
amministrativa mediante comunicazione scritta che deve contenere,
in maniera chiara e precisa, tutte le notizie utili per seguire,
con facilità, l’iter della pratica (Ufficio cui è
stata assegnata, dipendente incarico della trattazione, ore nelle
quali può prendersi visione degli atti, eventuali documenti
e note illustrative da esibire ecc.)
Art.15
Albo pretorio – giornali
Qualora per
il numero dei destinatari risulta impossibile e gravoso fare le
comunicazioni, viene affisso all’albo pretorio e nei locali
pubblici, apposito avviso e dello stesso, va data notizia con
l’inserzione in giornali di maggiore diffusione locale e/o
nei notiziari fatti dalle tv locali.
Art.16
Insufficienze delle comunicazioni
La mancanza
delle comunicazioni prescritte o la insufficienza delle stesse,
può essere eccepita solo dal soggetto nel cui interesse
la comunicazione è prevista.
Art.17
Intervento de procedimento
Nel procedimento
amministrativo possono intervenire, oltre coloro che ne abbiano
interesse, anche i portatori di interessi pubblici o privati,
qualora il provvedimento da adottarsi dovesse arrecare pregiudizio
ai loro interessi.
Analogo diritto è riconosciuto anche ai portatori di interessi
diffusi costituiti in associazione o comitati, sempre che dal
provvedimento possa derivare un pregiudizio ai rispettivi interessi.
Art.18
Accordi con le parti interessate
L’amministrazione,
qualora ne ricorre l’interesse pubblico, può nel
corso del procedimento, stipulare accordi con le parti interessate,
senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e ciò allo scopo
di conseguire sollecitamente il provvedimento finale.
Gli accordi di cui al comma precedente devono essere fatti per
iscritto e la loro efficacia è subordinata all’approvazione
dell’organo di controllo, qualora questa sia richiesta dalla
natura dell’atto.
Qualora comprovati motivi di interesse pubblico lo richiedano,
l’Amministrazione può recedere unilateralmente dagli
accordi, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione
di un indennizzo, proporzionale ai danni arrecati ai terzi.
Le eventuali controversie che possono sorgere, sono demandanti
alla competenza del T .A .R.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all’attività
del Comune diretta alla emanazione di atti amministrativi generali,
di pianificazione, di programmazione e di quelli attinenti a procedimenti
tributari, per i quali restano ferme le norme vigenti nelle rispettive
materie.
CAPO IV°
SNELLIMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Art.19
Conferenza dei servizi
Qualora la
pratica da istruire richieda, per la sua complessità, il
concorso di altri settori, il dipendente che la istruisce può
chiedere la conferenza dei servizi. A tal fine investe della questione
il Segretario del Comune che, esaminata la richiesta, deciderà
in merito.
Nella conferenza intervengono i responsabili dei servizi che direttamente
od indirettamente hanno parte al procedimento.
La conferenza dei servizi mira a fornire, al funzionario che istruisce
la pratica, tutti quegli elementi e notizie utili da accelerare
la definizione del procedimento.
Della conferenza dei servizi va data comunicazione al Sindaco
che vi partecipa direttamente o per mezzo di un Assessore all’uopo
delegato.
Art.20
Acquisizione pareri tecnici
Qualora per
il corso della pratica occorra acquisire pareri tecnici (parere
dell’ufficio di ragioneria, sanitario, tecnico, ecc.), il
dipendente addetto all’istruttoria può richiederli
direttamente all’ufficio competente, che deve evadere la
richiesta nel più breve tempo possibile.
Art.21
Acquisizione atti e documenti
Qualora nel
corso del procedimento si renda necessaria l’acquisizione
di atti e documenti, l’interessato - qualora detti atti
trovansi presso pubbliche amministrazioni – può chiedere
al Comune che proceda d’ufficio ad acquisirli.
Art.22
Avvio di attività da parte di privati
Quando l’oggetto
del procedimento riguarda l’esercizio di un’attività
privata per la quale è necessario il rilascio di licenza,
autorizzazione, ecc., l’attività stessa – salvo
i casi in cui per legge o per regolamento sia prevista la preventiva
autorizzazione, licenza, ecc. – può essere iniziata
dalla data della richiesta. Questa risulta dal timbro apposto
dall’ufficio accettante.
Il Comune, nei casi previsti dal comma precedente, è tenuto
ad accettare d’ufficio, entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, se sussistano tutte le condizioni previste dalla
legge per l’esercizio dell’attività.
Se ne ricorre il caso, il Comune dispone con provvedimento motivato
emesso dal Sindaco – il divieto della prosecuzione dell’attività
salvo che l’interessato, entro il termine assegnatoli, non
si conformi alle prescrizioni avute.
Qualora gli accertamenti d’ufficio avvengano dopo il termine
di trenta giorni, e l’attività, già iniziata,
deve essere sospesa per mancanza di requisiti, il titolare dell’attività
deve essere risarcito dei danni subiti, limitandone al periodo
decorrente dalla scadenza del trentesimo giorno a quella della
emissione del provvedimento di diniego. Per l’individuazione
delle attività, già disciplinate da norme di legge,
si fa riferimento al D. P. R. 26 Aprile 1992, n. 300 e successive
modifiche ed integrazioni.
Art.23
Sospensione dell’attività di privati
In determinati
casi, e sempre che ricorrano motivi di interesse pubblico, può
essere sospesa l’attività in attesa che sia emanato
il provvedimento previsto dall’articolo 22.
Qualora l’attività può essere ripresa in quanto
non sussiste violazione di alcuna norma, il titolare non ha diritto
a risarcimento, a meno che l’autorizzazione non venga emessa
dopo i trenta giorni nel qual caso si applica la disposizione
di cui all’articolo 22, comma 4.
Atr.24
Domanda per esercizio di attività privata
Chiunque
inoltra domanda per l’esercizio di un’attività
privata prevista dall’articolo 22 del presente regolamento,
deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza
dei presupposti e requisiti richiesti dalle leggi e regolamenti.
Chi rilascia attestazioni mendaci o dichiarazioni false, è
soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle eventuali
altre leggi in materia.
CAPO
V°
ACCESSO DEGLI AMMINISTRATORI
AI DOCUMENTI AMMMINISTRATIVI
Art.25
Diritto di accesso dei consiglieri
I consiglieri
comunali allo scopo di effettuare, in maniera ampia e completa
il controllo sulle deliberazioni, previsto dall’articolo
45 della legge 8/6/1990 N°142, hanno diritto di accedere negli
uffici e di richiedere, ai responsabili dei servizi, tutte le
informazioni e notizie, attinenti agli atti deliberativi che ritengano
utili per l’espletamento delle loro funzioni.
L’accesso negli uffici da parte dei Consiglieri, per acquisire
notizie e visionare documenti, si estende anche a tutti gli atti
dell’Amministrazione.
Il Sindaco, con provvedimento motivato, può limitare od
inibire tali diritti ai Consiglieri, soltanto per pratiche riservate
la cui conoscenza potrebbe compromettere gli interessi dell’Amministrazione,
e per le pratiche del personale dipendente attinenti alla vita
privata degli stessi.
Nei casi di diniego, la controversia viene decisa da apposita
commissione Consiliare composta da 4 Consiglieri di maggioranza
e 2 Consiglieri di minoranza.
La nomina della Commissione avverrà, la prima volta, entro
30 giorni dall’adozione del presente regolamento.
Al suo rinnovo si provvederà ad ogni elezione del Consiglio
Comunale.
Art.26
Modalità di accesso
Il Sindaco
- allo scopo di assicurare il normale andamento degli uffici –
può, con proprio provvedimento e sentiti i capogruppo consiliari
ed il Segretario, stabilire le modalità di accesso dei
Consiglieri agli uffici comunali. In mancanza, il diritto di accesso
è esercitabile durante il normale orario di ufficio.
Art.27
Esenzione pagamento diritti e costi
I Consiglieri
comunali possono chiedere, con esenzione del pagamento dei diritti
e costi, copie di atti e documenti, esclusi quelli di cui all’art.25,
comma 3. In caso di diniego si applica il 4° comma dell’articolo
25. La richiesta deve essere presentata, per iscritto, in carta
semplice. In calce ad essa appone la relativa autorizzazione il
Sindaco, o in caso di sua assenza, il Segretario comunale.
Tutti atti e documenti non possono essere né utilizzati
per fini estranei allo svolgimento del mandato amministrativo,
né consegnati a terzi.
Sugli atti e documenti rilasciati ai sensi del coma precedente,
deve essere apposto il timbro: “rilasciato a richiesta del
Sig…. Consigliere Comunale, ai fini dell’espletamento
del mandato. Il presente atto non può essere utilizzato
da terzi”. Segue data e firma del funzionari addetto al
rilascio.
CAPO VI
ACCESSO DEI CITTADINI AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - DIRITTO
ALL’INFORMAZIONE
Art.28
Soggetti del diritto di accesso alle informazioni ed agli atti
dell’Amministrazione comunale
1. Il diritto
di accesso alle informazioni ed agli atti dell’Amministrazione
comunale, di cui all’art.7 della legge 8 giugno 1990, n.142,
è assicurato:
a) a tutti i cittadini residenti nel comune, dotati della capacità
di agire secondo l’art.2 del Codice Civile;
b) ai Consiglieri comunali ed agli altri soggetti ai quali il
diritto di accesso è garantito da norme speciali;
c) ai rappresentanti delle:
- associazioni ed istituzioni registrate per l’attività
di partecipazione che svolgono nel Comune;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all’art.6 della legge 11 agosto 1991, n.266;
- associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi
dell’art.18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
d) ai rappresentanti delle:
- istituzioni ed associazioni di cittadini che hanno sede nel
Comune e che, pur non rientrando fra quelle in precedenza elencate,
svolgono nel territorio comunale attività sociale, culturale
ed economica d’interesse generale;
- persone giuridiche, pubbliche e private, che hanno sede o centro
di attività nel territorio comunale;
e) alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all’accesso
alle informazioni ed agli atti per lo svolgimento delle funzioni
ad esse attribuite;
f) ad ogni altra persona fisica o giuridica, istituzione, associazione
od organizzazione che non abbia residenza, sede o centro di attività
nel Comune e che richieda di esercitare i diritti di accesso sopra
stabiliti per le finalità e con i limiti previsti dal successivo
art.29
2. La richiesta di accesso delle pubbliche amministrazioni deve
essere effettuata da parte del responsabile del procedimento amministrativo
presso le stesse in corso o dal titolare dell’ufficio procedente.
3. Coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti,
persone giuridiche, associazioni istituzioni od altri organismi
devono dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta, che
legittima l’esercizio del diritto per conto dei soggetti
rappresentati.
4. I rappresentanti, tutori e curatori di soggetti interessati
all’accesso, devono dichiarare la loro condizione ed il
titolo legale dal quale la stessa è comprovata.
Art.29
Soggetti ed oggetto del diritto di accesso ai documenti amministrativi
1. L’esercizio
del diritto di accesso ai documenti amministrativi vi è
riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti, in conformità a quanto stabilito
dall’art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241.
2. Il diritto di accesso dei soggetti di cui al precedente comma
è esercitato relativamente ai documenti amministrativi
ed alle informazioni dagli stessi desumibili il cui oggetto è
correlato con l’interesse, sopra definito, di cui il richiedente
dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere titolare.
3. Con la definizione “documento amministrativo” s’intende
ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica , elettromagnetica
e di qualunque alta specie del contenuto di documenti, anche interni,
formati dagli organi del Comune. o di atti di altre pubbliche
amministrazioni o, comunque di documenti stabilmente detenuti
dall’Ente e dallo stesso utilizzati ai fini della propria
attività amministrativa.
Art.30
Il responsabile del procedimento di accesso
1. Il Sindaco
d’intesa con il Segretario Comunale provvede a disegnare
il dipendente, di qualifica e professionalità adeguata
che ha, fra i suoi compiti, quello di responsabile del procedimento
di accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi.
Provvedono, contemporaneamente a designare il dipendente tenuto
a sostituire il responsabile del procedimento di accesso in caso
di assenza od impedimento, anche momentaneo. Le due designazioni
sono effettuate con unico provvedimento, redatto in quattro esemplari,
due dei quali sono consegnati agli interessati che ne rilasciano
ricevuta sul primo originale, conservato in atti. Il quarto esemplare
è trasmesso al Segretario comunale, per conoscenza. Con
le stesse modalità il Sindaco procede alla revoca ed alla
designazione del nuovo responsabile del procedimento e del sostituto.
La revoca deve essere motivata.
2. Il responsabile del procedimento cura direttamente i rapporti
con i soggetti che richiedono l’accesso e provvede a quanto
necessario per l’esercizio dei loro diritti, con le modalità
stabilite dal presente regolamento.
3. Il responsabile del procedimento:
a) provvede al ricevimento della richiesta di accesso, alla identificazione
del richiedente ed alla verifica della sua legittimazione ad esercitare
il diritto;
b) cura la tenuta del protocollo speciale sul quale registra le
richieste di accesso, la scadenza del termine per dare alla stessa
esito, la data di esercizio del diritto o della lettera di comunicazione
di esclusione o di differimento;
c) decide l’ammissione delle richieste e provvede a tutte
le operazioni per l’esercizio dei diritti di accesso, con
le modalità ed entro i termini previsti dal regolamento;
d) comunica agli interessati l’esclusione ed il differimento
del diritto di accesso nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento;
e) dispone l’esercizio dei diritti di accesso secondo l’ordine
temporaneo di presentazione delle richieste;
4. Il Segretario
comunale esercita le funzioni di coordinamento complessivo del
servizio e provvede a segnalare ai responsabili degli uffici ed
ai responsabili dei procedimenti di accesso richieste, osservazioni
e rilievi degli organi dell’Amministrazione, delle associazioni
di partecipazione popolare, dei singoli cittadini, accompagnandole
con le disposizioni e gli indirizzi operativi per eliminare le
difficoltà rilevate.
5. Il Segretario comunale ed i responsabili degli uffici, rispondono
al Sindaco ed alla Giunta comunale del funzionamento del Servizio,
per quanto di loro competenza.
Art.
31
Costi esercizio diritti
1. L’esercizio dei diritti d’informazione, di visione
degli atti e documenti amministrativi e di accesso alle strutture
ed ai servizi è assicurato dal Comune gratuitamente.
2. Per il rilascio di copie di atti e documenti è dovuto
il rimborso del costo di riproduzione e di ricerca. La tariffa
relativa al rimborso del costo di riproduzione è stabilita
con deliberazione della Giunta comunale. Il costo di ricerca è
commisurato al diritto, di obbligatoria applicazione, di cui al
n.5 della tabella allegata alla legge 8 giugno 1962, n.604, nel
testo e nell’importo vigenti; lo stesso non è dovuto
qualora il rilascio di copie sia richiesto per documentati motivi
di studio. Quando l’invio delle informazioni o delle copie
dei documenti è richiesto per posta, telefax od altro mezzo,
sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la spedizione
o l’inoltro.
3. Il pagamento dei rimborsi spese e dell’imposta di bollo
è effettuato al momento della presentazione della domanda
di accesso, in contanti o con il deposito delle marche da bollo
per l’importo alle stesse relativo. Per le richieste inviate
per posta o con altro mezzo, il pagamento deve essere effettuato
esclusivamente a mezzo conto corrente postale.
Art.31
Ammissione all’esercizio dei diritti
1. La decisione
relativa all’ammissione delle richieste presentate spetta
al responsabile del procedimento di accesso presso l’ufficio
competente.
2. Il responsabile del procedimento, in base alla domanda di accesso
presentata, provvede immediatamente, alla presenza dell’interessato:
a) all’accertamento della sua identità e legittimazione;
b) alla verifica delle dichiarazioni apposte sulla domanda, richiedendo
le eventuali integrazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari;
c) alla valutazione degli elementi e dati di riferimento per l’individuazione
dell’informazione, dell’atto o del documento amministrativo,
richiedendo tutte le ulteriori notizie eventualmente necessarie.
3. Il responsabile del procedimento decide immediatamente l’inammissibilità
delle richieste per le quali le indicazioni di riferimento non
consentono di individuarne l’oggetto e la comunica direttamente
all’interessato con annotazione apposta sulla copia –
ricevuta della domanda.
4. Nel caso in cui, pur non essendo stati forniti tutti gli elementi
necessari, il responsabile, dopo aver accertata l’esistenza
delle condizioni di cui al comma successivo, ritiene di esperire
comunque la ricerca, avverte l’interessato che la richiesta
è ammessa con riserva e che dal quinto giorno successivo
alla presentazione egli potrà aver comunicazione, presso
il suo ufficio, dell’esito della ricerca e, ove, questa
sia positiva, effettuare l’accesso richiesto.
5. Compiute prioritariamente le verifiche di cui ai precedenti
commi, il responsabile del procedimento esamina le risultanze
della domanda relative:
a) alle motivazioni che sono prescritte dalla legge e dal regolamento
per l’accesso ai documenti richiesti;
b) alle condizioni di ammissibilità tenuto conto delle
esclusioni e limitazioni stabilite dalla legge e dal regolamento.
6. Quando dall’esame effettuato il responsabile del procedimento
rileva che sussistono le motivazioni prescritte e che non ricorre
alcuna condizione di esclusione o limitazione, comunica all’interessato,
anche con annotazione sulla copia – ricevuta della domanda
l’ammissione della richiesta ed il giorno dal quale potrà
effettuare l’accesso, precisando il relativo orario.
7. Nel caso che risultino necessarie più approfondite valutazioni
delle motivazioni e condizioni sopra indicate, che la richiesta
è sottoposta ad istruttoria e che dal quinto giorno successivo
alla presentazione egli potrà avere notizia, presso il
suo ufficio, dell’esito della stessa e, ove questo sia favorevole,
effettuare l’accesso richiesto.
8. Il responsabile del procedimento adotta i provvedimenti organizzativi
necessari affinché l’accesso avvenga con l’osservanza
delle modalità stabilite dal presente regolamento per l’esercizio
di ciascun diritto.
Art.33
Termini
1. Il procedimento
di accesso deve essere effettuato con il rispetto dei termini
previsti dal presente regolamento.
2. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi
per calendario e, nel caso di uffici che effettuano servizio per
cinque giorni settimanali, del giorno di sabato.
3. Nei mesi di luglio ed agosto i termini previsti dal presente
regolamento possono essere prolungati fino al doppio di quelli
ordinari, in relazione ella consistenza del personale presente
negli uffici. Non possono comunque essere previsti tempi superiori
a quelli stabiliti dalle norme di legge richiamate dal primo comma.
Il Sindaco, con propria ordinanza, dispone la protrazione dei
termini e dà tempestiva notizia del provvedimento alla
popolazione.
4. Nel caso che, per l’individuazione di quanto richiesto,
si rendano necessari chiarimenti, specificazione ed elementi integrativi,
conseguenti ad errori, omissioni od imprecisioni nelle notizie
fornite nella domanda di accesso, il responsabile del procedimento
invia all’interessato, prima della scadenza del termine
previsto per l’accesso, richiesta dettagliata a mezzo posta
raccomandata o telefax, assegnandoli quindici giorni dal ricevimento
per provvedere. Trascorso tale termine senza che sia pervenuta
risposta, il responsabile dispone la chiusura ed archiviazione
del procedimento.
5. I termini ricominciano a decorrere dalla data di acquisizione
al protocollo generale della risposta contenente gli elementi
richiesti.
CAPO VII
ESCLUSIONI DAL DIRITTO DI ACCESSO
Art.34
Atti dell’Amministrazione comunale
1. ai sensi
dell’art.7, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n.142,
l’esercizio del diritto di accesso degli atti di Amministrazione
comunale può essere temporaneamente escluso per effetto
di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione,
conformemente a quanto previsto dal presente regolamento, quando
la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza
delle persone, dei gruppi e delle imprese. Nei casi in cui il
responsabile del procedimento di accesso si accorga che l’accesso
possa pregiudicare il menzionato diritto alla riservatezza, ne
dà immediata comunicazione al Sindaco per i provvedimenti
di competenza.
2. L’esclusione temporanea di cui al precedente comma è
disposta per l’accesso agli atti ed alle informazioni dagli
stessi desumibili:
a) riguardanti la vita privata delle persone fisiche, dalla cui
divulgazione possa derivare una lesione della dignità tale
da impedire il pieno e libero manifestarsi della loro personalità
e l’effettiva partecipazione delle stesse alla vita della
comunità di appartenenza;
b) relative all’attività di gruppi, dalla cui divulgazione
possa derivare una lesione immediata e diretta degli interessi
di una impresa.
3. La dichiarazione di esclusione dall’accesso deve precisare
i motivi per i quali la stessa è stata disposta, per ciascuna
categoria di atti o per ciascun singolo atto.
Nella stessa deve essere stabilito il periodo per il quale viene
l’esclusione, che deve essere definito con un termine certo.
4. Deve comunque essere garantita agli interessati la visione
degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza
sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
5. E’ esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti
dei protocolli generali o speciali, dei repertori, rubriche e
cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle
informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni
effettuate negli stessi per singoli atti, ferme restando le preclusioni
stabilite dal secondo comma del presente articolo.
6. Le richieste relative alla consultazione di serie periodiche
o di registri di atti, relativi ad un periodo particolarmente
esteso o ad un numero di atti rilevante, possono essere accolte
solo se hanno per fine studi e ricerche storiche, statistiche
e scientifiche. Tali finalità devono essere documentate
nella richiesta e l’ammissione è subordinata a condizioni
che sono poste per evitare difficoltà al regolare funzionamento
degli uffici. La consultazione ed il rilascio di copie per comprovati
motivi di studio è effettuata gratuitamente e con esenzione
dall’imposta di bollo.
Art.35
Documenti amministrativi
1. Sono esclusivi
dal diritto di accesso i documenti amministrativi formati dall’Amministrazione
comunale o dalla stessa stabilmente detenuti e le informazioni
degli stessi desumibili:
a) che sono
riservati per espressa disposizione di legge, secondo quanto stabilito
dal terzo comma dell’art.7 della legge 8 giugno 1990, n.
142 e del primo e quinto comma dell’art.24 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
b) per i quali
la divulgazione è esclusa per l’esigenza di salvaguardare
la riservatezza di persone, gruppi od imprese, riferita alle motivazioni
precisate dal secondo comma del precedente art.34
c) la cui
divulgazione possa provocare una lesione immediata e diretta all’interesse
alla sicurezza ed a quello della difesa nazionale, nonché
all’esercizio della sovranità nazionale nell’ambito
delle relazioni internazionali; in nessun caso tali informazioni
possono essere oggetto di segreto quando ciò sia in contrasto
con il perseguimento dei fini di cui all’art.13 della legge
7 agosto 1990, n.241.
Art.36
Apposizione del segreto
1. L’apposizione
del segreto può riguardare soltanto gli atti, i documenti
amministrativi e le informazioni la cui divulgazione sia lesiva
degli interessi di cui ai precedenti art.34 e 35.
2. All’apposizione
del segreto provvede il Sindaco.
3. Sui documenti
soggetti all’opposizione del segreto, che si estende alle
informazioni dagli stessi desumibili, deve risultare:
a) la data
in cui è avvenuta tale apposizione;
b) il periodo
di durata del segreto, indicandone la data iniziale e finale;
c) i motivi
che hanno indotto all’apposizione del segreto, con riferimento
sia alla normativa vigente che alle concrete circostanze di fatto
che ne hanno giustificato l’apposizione.
4. I motivi
dell’apposizione del segreto ed il periodo di durata dello
stesso sono inseriti nel provvedimento di rifiuto, limitazione
o differimento dell’accesso, secondo quanto previsto dal
terzo comma dell’art.7 della legge 8 giugno 1990, n. 142
e dell’art.25, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n.
241.
5. I documenti amministrativi sui quali è stato apposto
il vincolo del segreto sono custoditi dal responsabile del procedimento
accesso dell’ufficio competente.
Art.37
Differimento dell’accesso
1.Il Sindaco
può disporre il differimento dell’accesso agli atti,
documenti ed informazioni quando risulti necessario per assicurare,
per un periodo limitato, la tutela degli interessi di cui al primo
comma del precedente art.35.
2.Il differimento
dei termini per l’esercizio dei diritti d’accesso
può essere inoltre disposto quando si verificano difficoltà
per l’acquisizione di documentazioni da altre unità
organizzative od in presenza di esigenze eccezionali che determinano
un flusso di richieste alle quali non è possibile dare
esito entro i termini prescritti. Il differimento non può
essere superiore a quindici giorni utili dal termine ordinario
stabilito dal regolamento ed il tempo necessario per l'esercizio
dell’accesso non può essere superiore a quindici
giorni utili dal termine ordinario stabilito dal regolamento ed
il tempo complessivamente necessario per l’esercizio dell’accesso
non può comunque superare il limite stabilito dal quarto
comma dell'art.25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento,
per i motivi di cui al presente comma, è emesso dal Sindaco
, su proposta dell’ufficio competente, prima della scadenza
del termine ordinario.
3.I provvedimenti di cui ai precedenti commi devono essere motivati
e sono comunicati ai richiedenti mediante lettera raccomandata
o notifica, spedita od effettuata entro il termine ordinario stabilito
per l’accesso.
4. Con la comunicazione del differimento l’interessato deve
essere informato della tutela giurisdizionale del diritto, dallo
stesso attivabile secondo il quinto comma dell’art.25 della
legge 7 agosto 1990, n.241.
Art.38
Esclusioni e limitazioni dall’accesso
1.La comunicazione
agli interessati della esclusione o della limitazione dall’accesso
agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni di
cui agli atti art.34 e 35 è effettuata mediante lettera
raccomandata o notifica, spedita od effettuata entro il termine
ordinario stabilito per l’accesso.
2.Nel caso in cui l’esclusione dall’accesso riguardi
solo una parte dei contenuti di un documento, possono essere esibite
in visione o rilasciate copie parziali dello stesso. Le copie
parziali devono comprendere la prima e l’ultima pagina del
documento, con esclusioni delle parti delle quali non è
consentita la conoscenza; le pagine omesse devono essere indicate.
3.Con la comunicazione della esclusione o della limitazione dell’accesso
l’interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale
del diritto, dallo stesso attivabile secondo il quinto comma dell’art.25
della legge 7 agosto 1990, n.241.
Art.39
Silenzio – rifiuto
1. Trascorsi
inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s’intende
rifiutata ed il richiedente può effettuare, entro 30 giorni
successivi, ricorso contro il silenzio – rifiuto al Tribunale
Amministrativo Regionale secondo quanto disposto dal quarto e
quinto comma dell’art.25 della legge 7 agosto 1990, n.241.
2. Ricevuta notifica del ricorso contro il silenzio – rifiuto
il Sindaco incarica il Segretario comunale di accettare, nel tempo
più breve, con il responsabile dell’ufficio competente
, i motivi per i quali la richiesta dell’interessato non
ha avuto tempestiva risposta. In mancanza di incarico del Sindaco
il Segretario comunale che ha avuto conoscenza del ricorso è
tenuto comunque ad intervenire.
3. Qualora sia accertato che non sussistevano motivi di esclusione
o differimento dell’accesso, il Segretario dispone , indipendentemente
dal ricorso pendente, l’immediata ammissione all’accesso,
dandone avviso all’interessato con telegramma o telefax.
Copia del provvedimento adottato viene immediatamente depositata
nelle forme prescritte presso il Tribunale Amministrativo Regionale,
per quanto previsto dall’ultimo comma dell’art.23
della legge 6 dicembre 1971, n.1034.
4. Nel caso che dagli accertamenti effettuati risulti che secondo
le norme di legge e del presente regolamento non è consentito
l’accesso ai documenti richiesti, il Segretario riferisce
al Sindaco ed alla Giunta Comunale, per la costituzione a difesa
del Comune nel giudizio promosso dall’interessato.
5. Il Segretario comunale riferisce al Sindaco in merito alle
cause che hanno determinato la situazione verificatasi e sulle
eventuali responsabilità accertate.
6. Resta ferma la responsabilità disciplinare del dipendente
che ingiustificatamente non rispetti i termini previsti dal presente
regolamento.
CAPO VIII
ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
Art.40
Garanzie del diritto
1. L’esercizio
del diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui
è in possesso l’Amministrazione è promosso
ed assicurato dal Sindaco e dalla Giunta comunale e realizzato
dall’organizzazione dell’ente secondo le norme stabilite
dal presente regolamento.
2. L’esercizio del diritto deve assicurare ai cittadini
tutte le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure,
sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti
che comunque li riguardino.
3. Tutti i cittadini hanno il diritto di accedere, in genere,
alle informazioni di cui dispone l’Amministrazione comunale
, relative all’attività da essa svolta o posta in
essere da istituzioni, aziende speciali ed organismi che esercitano
funzioni di competenza del Comune.
4. Il diritto di accedere ai documenti amministrativi per la tutela
di situazioni giuridicamente rilevanti, riconosciuto a chiunque
vi abbia interesse dal primo comma dell’art.22 della legge
7 agosto 1990, n.241, comprende tutte le informazioni desumibili
dai documenti stessi.
5. L’informazione deve essere resa assicurando la veridicità,
l’esattezza e la completezza dei suoi contenuti.
Art.41
Oggetto del diritto
1. Il diritto
ha per oggetto le informazioni desumibili da atti, documenti,
pubblicazioni, registrazioni e da dati in possesso del Comune.
2. La legge garantisce espressamente l’accesso alle informazioni
relative:
a) ai contenuti delle liste elettorali generali sezionali del
Comune ed agli atti della revisione semestrale di dette liste
(art.51, D.P.R. 20 marzo 1967, n.223);
b) alle concessioni edilizie, ed ai relativi atti di progetto,
del cui avvenuto rilascio sia stata data notizia al pubblico mediante
affissione all’albo (art.10, legge 6 agosto 1967, n.765);
c) disponibili sullo stato dell’ambiente (art.14, legge
8 giugno 1986, n.343);
d) allo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine
di esame di domanda, progetti provvedimenti che comunque riguardino
colui che ne fa richiesta (art.7, legge 8 giugno 1990, n. 142);
e) agli atti del procedimento amministrativo ( art.7, 9, e 10,
legge 7 agosto 1990, n. 241);
f) ai requisiti per l’espletamento di attività economiche
varie art.3, D.Lgs, 23 novembre 1991, n.391);
g) agli iscritti dell’albo dei beneficiari di provvidenze
di natura economica (art.22, legge 30 dicembre 1991, n. 412).
3. Il Comune
assicura attraverso i responsabili dei procedimenti di accesso
e nelle altre forme previste dai successivi articoli le informazioni
in suo possesso, con esclusione di quelle per le quali ricorrono
le condizioni preclusive o limitative di cui ai precedenti articoli
34 e 35.
Art.42
Funzionamento
1. I responsabili
dei procedimenti di accesso provvedono a fornire informazioni
relative all’iter da seguire
a) per usufruire delle prestazioni dei servizi comunali gestiti
direttamente od a mezzo di istituzioni, consorzi aziende speciali
o concessionari;
b) per attivare un procedimento amministrativo di interesse del
singolo cittadino;
c) per ottenere, concessioni, licenze, permessi da rilasciarsi
dagli organi comunali;
Tali informazioni, oltre che per le vie brevi, possono essere
fornite mediante guide informative predisposte per i diversi argomenti,
contenenti tutte le notizie necessarie ed utili relative a quanto
sopra previste, tali da assicurare al cittadino la conoscenza
di tutti i requisiti e le condizioni soggettive ed oggettive richieste,
delle procedure da espletare, delle autocertificazioni e documentazioni
da produrre, dei costi, dei tempi, degli uffici preposti s dar
esito alle richieste che intende presentare ed ai procedimenti
che intende promuovere. Le guide sono distribuite gratuitamente
presso tutte le unità organizzative indipendentemente dalla
competenza delle stesse.
2. Il responsabile dell’accesso presso l’ufficio competente
provvede a fornire informazioni:
a) sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine
di domande, soggetti e provvedimenti che comunque riguardino i
richiedenti;
b) su ogni altra informazione in possesso dell’amministrazione.
3. Le richieste sono espresse verbalmente dal richiedente a responsabile
del procedimento quando riguardano le informazioni di cui al primo
comma del presente articolo. Sono effettuate per scritto, con
l’osservanza delle procedure di accesso di cui al Capo VI,
della parte precedente, per le informazioni di cui al secondo
comma.
4. Le informazioni di cui al primo comma sono fornite immediatamente
al richiedente. Le informazioni di cui al secondo comma ove non
siano immediatamente disponibili, sono fornite entro i cinque
giorni successivi. A richiesta dell’interessato sono inviate
al suo domicilio a mezzo posta; per coloro che sono dotati di
telefax o sono collegati con rete informatica, su loro richiesta,
l’invio effettuato con tale mezzo.
Art.43
Informazioni raccolte mediante strumenti informatici
1. L’accesso
alle informazioni raccolte mediante strumenti informatici avviene
con le modalità previste dal presente regolamento nel rispetto
delle esclusioni e limitazioni di cui al precedente art.35.
2. Le informazioni contenute in documenti informatici sono accessibili
esclusivamente se consistono in: informazioni “esterne”,
acquisibili direttamente attraverso la materiale visione del documento
e senza fare ricorso ad alcuna procedura informatica, che sono
utilizzate per l’identificazione del documento stesso e
devono essere sempre accessibili.
3.La copia delle informazioni raccolte e custodite mediante strumenti
informatici, qualora consentita, è praticabile sia mediante
l’uso di procedura informatica, sia mediante stampa.
4.Li informazioni raccolte e custodite mediante strumenti informatici
possono essere via rete, nel rispetto delle disposizioni di cui
al presente regolamento.
Art.44
Pubblicazione all’albo pretorio
1. Nella sede
comunale in luogo accessibile al pubblico, è collocato
l’albo pretorio del Comune, costruito in modo da garantire
la conoscenza e lettura degli atti esposti e, insieme, la loro
conservazione senza possibilità di danneggiamenti.
2. Mediante affissione nell’albo pretorio sono pubblicate
tutte le deliberazioni comunali, in conformità dell’art.37
della legge 8 giugno 1990, n.142. Le ordinanze del Sindaco, gli
avvisi di convocazione del Consigli comunale, gli avvisi di gara,
i bandi di concorso, gli avvisi del rilascio di concessioni edilizie,
gli elenchi mensili dei rapporti di polizia giudiziaria in materia
di violazioni edilizie, l’albo dei beneficiari di provvidenze
di natura economica e tutti gli atti che per disposizione di legge
o di regolamento devono essere pubblicate ufficialmente, sono
affissi all’albo pretorio per la durata stabilita dalle
norme predette. Un apposita sezione dell’albo è riservata
alle pubblicazioni di matrimonio.
3.Quando la consistenza e la natura degli atti lo rendono necessario,
nell’albo pretorio viene affisso l’avviso di pubblicazione
e deposito nell’atto, comprendente l’indicazione dell’organo
che ha emesso o adottato, l’oggetto, la data, il numero
e la precisazione che il documento consultabile presso l’ufficio
dell’incaricato della tenuta dell’albo, posto nelle
immediate adiacenze dello stesso, dove gli atti predetti sono
conservati in appositi raccoglitori che ne consentono l’integrale
lettura, proteggendoli da danneggiamenti e sottrazioni. Piani,
disegni ed altri elaborati grafici sono esposti sotto apposita
protezione che ne consente la completa visione. Il locale deve
essere di dimensioni tali da consentire la contemporanea consultazione
da parte di più persone ed attrezzato, per quanto necessario,
per tale servizio.
4.La Giunta comunale designa, con apposita deliberazione, il dipendente
che, nell’ambito delle attribuzioni della sua qualifica
funzionale è responsabile della tenuta dell’albo
pretorio, dell’affissione e defissone degli atti, della
vigilanza degli atti in deposito dell’ufficio di consultazione
e della tenuta del registro delle affissioni. Con la stessa deliberazione
la Giunta designa il dipendente tenuto a sostituire l’incaricato
della tenuta dell’albo, in caso di assenza od impedimento
dello stesso.
5.L’incaricato del servizio provvede alla tenuta di un registro
cronologico degli atti affissi all’albo pretorio, con indicazione
del periodo di pubblicazione e del giorno del rilascio del certificato
di compimento della stessa e della restituzione degli atti. Il
registro è vidimato, prima di essere posto in uso, dal
Segretario comunale. I registri delle affissioni all’albo
pretorio, completati, sono depositati nell’archivio comunale.
6.Il segretario comunale vigila sulla regolare tenuta dell’albo
pretorio, verificano ogni bimestre il registro delle affissioni
e vistano certificati di pubblicazione rilasciati dal dipendente
incaricato.
Capo IX
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISIONE
DI ATTI E DOCUMENTI
Art.45
Atti dell’Amministrazione comunale e documenti amministrativi
1.L’esercizio
del diritto dei cittadini e degli atti soggetti di cui all’art.28
di accedere agli atti Dell’Amministrazione comunale, stabilito
dall’art.7 della legge 8 giugno 1990, n.142 e dello statuto,
è agli stessi assicurato indipendentemente dall’interesse
di cui sono portatori.
2.Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici,
eccettuati quelli ai quali si applicano le esclusioni e limitazioni
di cui agli art.34 e 35.
3.Per la visione degli atti conservati negli archivi corrente,
di cui deposito e storico si osservano le norme di cui agli articoli
67 e 68 del R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163 e gli art.21, 22 e 30
del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.
4.Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato
nei confronti del Comune da chiunque vi abbia interesse per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi degli
art.22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tenuto conto delle
esclusioni e limitazioni di cui agli art.34 e segg. del presente
regolamento.
5.Il servizio di consultazione e visione degli atti e dei documenti
amministrativi è gratuito, secondo quanto stabilito dal
precedente art. 31, 1° comma.
Art.46
Modalità di esercizio del diritto
1.Una singola
richiesta di accesso può avere per oggetto più atti
e documenti purché tutti compresi del medesimo ufficio,
ancorché temporaneamente detenuti da altra, alla quale
il responsabile del procedimento ne richiederà la trasmissione.
Le richieste di accesso a documenti che rientrano nelle competenze
di più uffici devono essere presentati distintamente, per
ciascuno di essi.
2.L’ammissione all’esercizio dell’accesso ad
un altro documento comporta il diritto:
a)alla conoscenza in esso contenute;
b)alla conoscenza di tutti i suoi allegati e dei documenti in
esso richiamati, purché siano depositati presso il Comune
e non siano soggetti ad esclusione o limitazioni dalla legge o
dal regolamento;
3.Il diritto di accesso è di regola esercitato mediante
visione di copia conforme dei documenti originali. Quando ciò
non risulti possibile vengono ammessi in visione i documenti originali
con l’adozione, da parte del responsabile del procedimento,
di tutte le cautela del caso.
4.Quando la copia dell’atto o l’originale sono immediatamente
disponibili presso l’ufficio del responsabile del procedimento,
la consultazione ha luogo nello stesso giorno nella richiesta,
nell’orario precisato dal responsabile all’interessato.
Ove quest’ultimo richieda il differimento ad un giorno successivo,
lo stesso viene accordato stabilendo il giorno e l’ora dell’accesso.
Nel caso che sia necessario effettuare la ricerca e la riproduzione
dell’atto, la visione dello stesso può aver luogo
entro i dieci giorni successivi alla presentazione della richiesta.
Il responsabile dl procedimento precisa, in questo caso, sulla
copia ricevuta della domanda di accesso, al giorno dal quale potrà
essere effettuata la misura e l’orario relativo.
5.La consultazione della copia del documento avviene presso l’ufficio
del responsabile del procedimento, alla presenza dello stesso
o di un suo collaboratore, ne3ll’orario di ufficio, il tempo
di misura deve essere adeguato alla natura ed alla complessità
del documento.
6.E’ vietato asportare documenti dal luogo presso il quale
sono posti in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli
in qualsiasi modo.Il richiedente ha facoltà di prendere
appunti e di trascrivere qualsiasi parte del documento in visione.
7.La misura deve essere effettuata personalmente dal richiedente
accompagnata eventualmente da altra persona di cui vanno specificate
le generalità.
8.Quando sia reso necessario dalle limitazioni stabilite dagli
art.34 e 35 del presente regolamento possono formare oggetto del
diritto di accesso anche singole parti di documenti.
9.Trascorsi trenta giorni da quello nel quale il richiedente doveva
esercitare il diritto di accesso, senza che lo stesso abbia preso
visione del documento, per ottenere l’accesso dovrà
essere presentato una nuova richiesta.
CAPO
X
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RILASCIO DI COPIA
Art.47
Modalità
1.Il rilascio
di copia degli atti dell’Amministrazione comunale e dei
documenti amministrativi di cui al precedente art.29 è
effettuato dal responsabile del procedimento di accesso l’ufficio
competente. Per gli atti e documenti relativi ad un procedimento
amministrativo in corso, il rilascio è effettuato dal responsabile
del procedimento.
2.Il rilascio della copia avviene previa autenticazione della
stessa, effettuata a seguito di collazione con l’originale
dell’atto o documento, dal responsabile del procedimento,
con le modalità previste dall’art.14 della legge
4 gennaio 1968, n.15. Non è consentito il rilascio di copia
di una copia dell’atto originale.
3.Su espressa richiesta dell’interessato, può essere
allo stesso rilasciata copia non autenticata dell’atto o
documento, con l’obbligo di utilizzarla esclusivamente per
memoria personale, sotto la propria responsabilità.
4.Per il rilascio delle copie di atti e documenti, anche non autenticate,
si applicano i rimborsi spese di cui all’art.31.
5.Il rilascio delle copie per gli usi previsti dall’allegato
B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, sostituito dall’art.28
del D.P.R. 30 dicembre 1982, n.955, esenti dall’imposta
di bollo in modo assoluto, viene effettuato in carta libera con
l’indicazione dell’uso specifico dichiarato dal richiedente.
Negli altri casi il rilascio avviene con assoggettamento della
copia all’imposta di bollo nella misura prevista della tariffa
di cui all’art.27 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, modificata,
in ultimo, dal primo comma dell’art.7 della legge 29 dicembre
1990, n. 405.
6.Le copie sono rilasciate entro dieci giorni successivo a quello
della richiesta, salvo per quelle relative ad atti e documenti
che richiedono richieste d’archivio particolarmente complesse,
per le quali il termine può essere differito fino ad un
massimo di 15 giorni con le modalità di cui al precedente
articolo.
7.Non è ammesso il rilascio di copia di atti o documenti
che riguardino condizioni morali, psico-fisiche, o economiche
di qualsiasi cittadino.
8.Per motivi di sicurezza e di tutela della riservatezza dei cittadini,
ed anche per non incorrere nelle limitazioni poste dal diritto
penale, non è consentito, altresì, il rilascio di
copie di progetti relativi a concessioni o autorizzazioni in materia
edilizia da parte di chiunque non abbia un interesse immediato
e diretto (proprietario o titolare di altro diritto reale sul
bene, ecc.).
CAPO
XI
DISPOSIZIONI FINALI
Art.48
Entrata in vigore del regolamento
1.Il presente
regolamento entra in vigore, dopo il favorevole esito del controllo
di legittimità da parte del Comitato Regionale di controllo,
e la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio
Comunale.
2.Copia del regolamento, divenuto esecutivo, viene trasmessa dal
Sindaco alla Commissione per l’eccesso ai documenti amministrativi,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità
a quanto stabilito dagli art.22 e 27 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.