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Allegato alla deliberazione C.C. n. 33 del 6.5.1994

COMUNE DI SANT’ELIA FIUMERAPIDO (Prov. di Frosinone)

REGOLAMENTO
SUL DIRITTO DEI CITTADINI AI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ED ALL’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO I°
NORME GENERALI


Art.1
L’attività amministrativa

L’attività dell’Amministratore comunale- mirata a garantire il benessere e progresso morale ed economico della propria comunità- viene svolta con l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme contenute nello statuto e nel presente regolamento.

Art.2
Divieto di aggravio delle procedure

L’amministrazione, nell’istruttoria delle relative pratiche, non può aggiungere o istituire procedimenti oltre quelli previsti dal presente regolamento.

Art.3
Obbligo di emissione di atti amministrativi

Se il procedimento viene messo in essere da una istanza, presentata da un cittadino o da un’associazione, Ente, dagli organismi di partecipazione previsti dal titolo V dello Statuto , il Comune è tenuto a portarlo a termine emettendo, in merito, apposito atto amministrativo. L’atto amministrativo di cui al comma precedente deve essere emesso dal Comune anche quando il procedimento ha iniziato di ufficio e non azionato da istanza presentata da terzi.

Art.4
Termine per la conclusione del procedimento

Qualora per la conclusione del procedimento non vi sia un termine stabilito dalla legge o regolamenta, la conclusione deve ultimarsi entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta al Comune la domanda presentata dalla parte, e, se questa è stata spedita a mezzo lettera raccomandata, dalla data di recapito. Qualora il procedimento deve essere iniziato di ufficio, il termine di trenta giorni decorre da quello in cui il Comune deve iniziare il procedimento stesso.

Art.5
Proroga del termine

Il termine di cui all’articolo 4 può essere prorogato, con motivato provvedimento del Sindaco, soltanto in presenza di obbiettivi interessi pubblici. Il Sindaco, qualora abbia emesso il provvedimento di cui al comma precedente dispone che sia data sollecita comunicazione alle parti interessate.

Art.6
Obbligo della motivazione

Ogni provvedimento amministrativo, tranne quelli di cui al comma successivo, deve essere adeguatamente motivato. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.


Art.7
Provvedimenti consequenziali

Qualora la decisione del procedimento è consequenziale ad altro provvedimento, oppure questo sia stato richiamato nel procedimento stesso, il Comune, nel dare comunicazione (del provvedimento) alle parti, deve mettere a disposizione di queste anche quest’ultimo provvedimento.

Art.8
Contenuti della comunicazione

Il Comune nel dare comunicazione alle parti del provvedimento adottato, deve indicare nello stesso, il termine e l’autorità alla quale si può eventualmente ricorrere.

CAPO II°
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art.9
Individuazione dell’unità organizzativa competente

Quando si dà inizio a un procedimento – sia di ufficio che a richiesta di parte il Segretario deve stabilire l’ufficio tenuto alla istruttoria ed il responsabile del servizio incaricato della stessa. L’istruttoria viene normalmente demandata alla struttura che istituzionalmente è tenuta a svolgerla in relazione alla natura dell’oggetto da trattare. Qualora non sia ben delineata la natura dell’oggetto da trattare, l’istruttoria viene assegnata dal Sindaco, previa intesa con il Segretario del Comune, ad una struttura la cui competenza si avvicini di più alla pratica da trattare. Le determinazioni di cui al presente articolo non devono essere fatte qualora la identificazione della struttura tenuta alla istruttoria sia determinata per legge o regolamento.

Art.10
Assegnazione al responsabile del procedimento

Il responsabile del servizio al quale viene inviata la pratica, qualora non possa trattarla direttamente, la assegna ad altro dipendente che provvede ai relativi atti istruttori, assumendone la responsabilità nonché adottare, eventualmente, il provvedimento finale. Le parti interessate al procedimento vengono informate delle decisioni prese ai sensi del precedente articolo e dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo “direttamente dal responsabile del servizio”, entro dieci giorni dal ricevimento della pratica.

Art.11
Il responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento amministrativo, avuta la pratica, provvede con ogni sollecitudine:
1°) - a valutare, ai fini dell’istruttoria, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento;
2°) - accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per il sollecito svolgimento dell’istruttoria;
3°) - propone al Segretario del comune l’indicazione della conferenza dei servizi prevista dall’articolo 19 ove si renda necessario.
4°) - cura le comunicazioni alla parti interessate, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi o regolamenti, qualora detti adempimenti non siano demandati dal presente regolamento ad altri organi.
5°) – adotta, ove ne abbia competenza il provvedimento finale, ovvero trasmette agli atti all’organo competente per l’adozione.



CAPO III°
INTERVENTO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO


Art.12
Comunicazione agli interessati

Il Comune deve dare notizia, dell’inizio del procedimento amministrativo, a coloro ai quali il procedimento è destinato a produrre effetti.
Analoga notizia deve essere data a coloro che per legge devono intervenire nel procedimento, nonché a quelli che dal provvedimento possano avere un pregiudizio ai loro interessi.
Se nel corso dell’istruttoria si identificano altri soggetti che direttamente od interrottamente possono essere interessati al provvedimento, il Comune deve dare loro immediata comunicazione.


Art.13
Provvedimenti cautelari

Il Comune, qualora ne ricorre il caso, può adottare gli eventuali provvedimenti cautelari a tutela dei propri diritti, ancor prima delle comunicazioni da fare agli interessati.

Art.14
Forme delle comunicazioni

Il Comune dà notizia, agli interessati, dell’inizio della procedura amministrativa mediante comunicazione scritta che deve contenere, in maniera chiara e precisa, tutte le notizie utili per seguire, con facilità, l’iter della pratica (Ufficio cui è stata assegnata, dipendente incarico della trattazione, ore nelle quali può prendersi visione degli atti, eventuali documenti e note illustrative da esibire ecc.)

Art.15
Albo pretorio – giornali

Qualora per il numero dei destinatari risulta impossibile e gravoso fare le comunicazioni, viene affisso all’albo pretorio e nei locali pubblici, apposito avviso e dello stesso, va data notizia con l’inserzione in giornali di maggiore diffusione locale e/o nei notiziari fatti dalle tv locali.


Art.16
Insufficienze delle comunicazioni

La mancanza delle comunicazioni prescritte o la insufficienza delle stesse, può essere eccepita solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.


Art.17
Intervento de procedimento

Nel procedimento amministrativo possono intervenire, oltre coloro che ne abbiano interesse, anche i portatori di interessi pubblici o privati, qualora il provvedimento da adottarsi dovesse arrecare pregiudizio ai loro interessi.
Analogo diritto è riconosciuto anche ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o comitati, sempre che dal provvedimento possa derivare un pregiudizio ai rispettivi interessi.


Art.18
Accordi con le parti interessate

L’amministrazione, qualora ne ricorre l’interesse pubblico, può nel corso del procedimento, stipulare accordi con le parti interessate, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e ciò allo scopo di conseguire sollecitamente il provvedimento finale.
Gli accordi di cui al comma precedente devono essere fatti per iscritto e la loro efficacia è subordinata all’approvazione dell’organo di controllo, qualora questa sia richiesta dalla natura dell’atto.
Qualora comprovati motivi di interesse pubblico lo richiedano, l’Amministrazione può recedere unilateralmente dagli accordi, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo, proporzionale ai danni arrecati ai terzi.
Le eventuali controversie che possono sorgere, sono demandanti alla competenza del T .A .R.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all’attività del Comune diretta alla emanazione di atti amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e di quelli attinenti a procedimenti tributari, per i quali restano ferme le norme vigenti nelle rispettive materie.

CAPO IV°
SNELLIMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Art.19
Conferenza dei servizi

Qualora la pratica da istruire richieda, per la sua complessità, il concorso di altri settori, il dipendente che la istruisce può chiedere la conferenza dei servizi. A tal fine investe della questione il Segretario del Comune che, esaminata la richiesta, deciderà in merito.
Nella conferenza intervengono i responsabili dei servizi che direttamente od indirettamente hanno parte al procedimento.
La conferenza dei servizi mira a fornire, al funzionario che istruisce la pratica, tutti quegli elementi e notizie utili da accelerare la definizione del procedimento.
Della conferenza dei servizi va data comunicazione al Sindaco che vi partecipa direttamente o per mezzo di un Assessore all’uopo delegato.

Art.20
Acquisizione pareri tecnici

Qualora per il corso della pratica occorra acquisire pareri tecnici (parere dell’ufficio di ragioneria, sanitario, tecnico, ecc.), il dipendente addetto all’istruttoria può richiederli direttamente all’ufficio competente, che deve evadere la richiesta nel più breve tempo possibile.

Art.21
Acquisizione atti e documenti

Qualora nel corso del procedimento si renda necessaria l’acquisizione di atti e documenti, l’interessato - qualora detti atti trovansi presso pubbliche amministrazioni – può chiedere al Comune che proceda d’ufficio ad acquisirli.

Art.22
Avvio di attività da parte di privati

Quando l’oggetto del procedimento riguarda l’esercizio di un’attività privata per la quale è necessario il rilascio di licenza, autorizzazione, ecc., l’attività stessa – salvo i casi in cui per legge o per regolamento sia prevista la preventiva autorizzazione, licenza, ecc. – può essere iniziata dalla data della richiesta. Questa risulta dal timbro apposto dall’ufficio accettante.
Il Comune, nei casi previsti dal comma precedente, è tenuto ad accettare d’ufficio, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, se sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per l’esercizio dell’attività.
Se ne ricorre il caso, il Comune dispone con provvedimento motivato emesso dal Sindaco – il divieto della prosecuzione dell’attività salvo che l’interessato, entro il termine assegnatoli, non si conformi alle prescrizioni avute.
Qualora gli accertamenti d’ufficio avvengano dopo il termine di trenta giorni, e l’attività, già iniziata, deve essere sospesa per mancanza di requisiti, il titolare dell’attività deve essere risarcito dei danni subiti, limitandone al periodo decorrente dalla scadenza del trentesimo giorno a quella della emissione del provvedimento di diniego. Per l’individuazione delle attività, già disciplinate da norme di legge, si fa riferimento al D. P. R. 26 Aprile 1992, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.23
Sospensione dell’attività di privati

In determinati casi, e sempre che ricorrano motivi di interesse pubblico, può essere sospesa l’attività in attesa che sia emanato il provvedimento previsto dall’articolo 22.
Qualora l’attività può essere ripresa in quanto non sussiste violazione di alcuna norma, il titolare non ha diritto a risarcimento, a meno che l’autorizzazione non venga emessa dopo i trenta giorni nel qual caso si applica la disposizione di cui all’articolo 22, comma 4.

Atr.24
Domanda per esercizio di attività privata

Chiunque inoltra domanda per l’esercizio di un’attività privata prevista dall’articolo 22 del presente regolamento, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti e requisiti richiesti dalle leggi e regolamenti.
Chi rilascia attestazioni mendaci o dichiarazioni false, è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle eventuali altre leggi in materia.

CAPO V°
ACCESSO DEGLI AMMINISTRATORI
AI DOCUMENTI AMMMINISTRATIVI

Art.25
Diritto di accesso dei consiglieri

I consiglieri comunali allo scopo di effettuare, in maniera ampia e completa il controllo sulle deliberazioni, previsto dall’articolo 45 della legge 8/6/1990 N°142, hanno diritto di accedere negli uffici e di richiedere, ai responsabili dei servizi, tutte le informazioni e notizie, attinenti agli atti deliberativi che ritengano utili per l’espletamento delle loro funzioni.
L’accesso negli uffici da parte dei Consiglieri, per acquisire notizie e visionare documenti, si estende anche a tutti gli atti dell’Amministrazione.
Il Sindaco, con provvedimento motivato, può limitare od inibire tali diritti ai Consiglieri, soltanto per pratiche riservate la cui conoscenza potrebbe compromettere gli interessi dell’Amministrazione, e per le pratiche del personale dipendente attinenti alla vita privata degli stessi.
Nei casi di diniego, la controversia viene decisa da apposita commissione Consiliare composta da 4 Consiglieri di maggioranza e 2 Consiglieri di minoranza.
La nomina della Commissione avverrà, la prima volta, entro 30 giorni dall’adozione del presente regolamento.
Al suo rinnovo si provvederà ad ogni elezione del Consiglio Comunale.

Art.26
Modalità di accesso

Il Sindaco - allo scopo di assicurare il normale andamento degli uffici – può, con proprio provvedimento e sentiti i capogruppo consiliari ed il Segretario, stabilire le modalità di accesso dei Consiglieri agli uffici comunali. In mancanza, il diritto di accesso è esercitabile durante il normale orario di ufficio.

Art.27
Esenzione pagamento diritti e costi

I Consiglieri comunali possono chiedere, con esenzione del pagamento dei diritti e costi, copie di atti e documenti, esclusi quelli di cui all’art.25, comma 3. In caso di diniego si applica il 4° comma dell’articolo 25. La richiesta deve essere presentata, per iscritto, in carta semplice. In calce ad essa appone la relativa autorizzazione il Sindaco, o in caso di sua assenza, il Segretario comunale.
Tutti atti e documenti non possono essere né utilizzati per fini estranei allo svolgimento del mandato amministrativo, né consegnati a terzi.
Sugli atti e documenti rilasciati ai sensi del coma precedente, deve essere apposto il timbro: “rilasciato a richiesta del Sig…. Consigliere Comunale, ai fini dell’espletamento del mandato. Il presente atto non può essere utilizzato da terzi”. Segue data e firma del funzionari addetto al rilascio.


CAPO VI
ACCESSO DEI CITTADINI AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - DIRITTO ALL’INFORMAZIONE


Art.28
Soggetti del diritto di accesso alle informazioni ed agli atti
dell’Amministrazione comunale

1. Il diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dell’Amministrazione comunale, di cui all’art.7 della legge 8 giugno 1990, n.142, è assicurato:
a) a tutti i cittadini residenti nel comune, dotati della capacità di agire secondo l’art.2 del Codice Civile;
b) ai Consiglieri comunali ed agli altri soggetti ai quali il diritto di accesso è garantito da norme speciali;
c) ai rappresentanti delle:
- associazioni ed istituzioni registrate per l’attività di partecipazione che svolgono nel Comune;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art.6 della legge 11 agosto 1991, n.266;
- associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art.18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
d) ai rappresentanti delle:
- istituzioni ed associazioni di cittadini che hanno sede nel Comune e che, pur non rientrando fra quelle in precedenza elencate, svolgono nel territorio comunale attività sociale, culturale ed economica d’interesse generale;
- persone giuridiche, pubbliche e private, che hanno sede o centro di attività nel territorio comunale;
e) alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all’accesso alle informazioni ed agli atti per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite;
f) ad ogni altra persona fisica o giuridica, istituzione, associazione od organizzazione che non abbia residenza, sede o centro di attività nel Comune e che richieda di esercitare i diritti di accesso sopra stabiliti per le finalità e con i limiti previsti dal successivo art.29
2. La richiesta di accesso delle pubbliche amministrazioni deve essere effettuata da parte del responsabile del procedimento amministrativo presso le stesse in corso o dal titolare dell’ufficio procedente.
3. Coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni istituzioni od altri organismi devono dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta, che legittima l’esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati.
4. I rappresentanti, tutori e curatori di soggetti interessati all’accesso, devono dichiarare la loro condizione ed il titolo legale dal quale la stessa è comprovata.


Art.29
Soggetti ed oggetto del diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. L’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi vi è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in conformità a quanto stabilito dall’art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241.
2. Il diritto di accesso dei soggetti di cui al precedente comma è esercitato relativamente ai documenti amministrativi ed alle informazioni dagli stessi desumibili il cui oggetto è correlato con l’interesse, sopra definito, di cui il richiedente dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere titolare.
3. Con la definizione “documento amministrativo” s’intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica , elettromagnetica e di qualunque alta specie del contenuto di documenti, anche interni, formati dagli organi del Comune. o di atti di altre pubbliche amministrazioni o, comunque di documenti stabilmente detenuti dall’Ente e dallo stesso utilizzati ai fini della propria attività amministrativa.

Art.30
Il responsabile del procedimento di accesso

1. Il Sindaco d’intesa con il Segretario Comunale provvede a disegnare il dipendente, di qualifica e professionalità adeguata che ha, fra i suoi compiti, quello di responsabile del procedimento di accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi. Provvedono, contemporaneamente a designare il dipendente tenuto a sostituire il responsabile del procedimento di accesso in caso di assenza od impedimento, anche momentaneo. Le due designazioni sono effettuate con unico provvedimento, redatto in quattro esemplari, due dei quali sono consegnati agli interessati che ne rilasciano ricevuta sul primo originale, conservato in atti. Il quarto esemplare è trasmesso al Segretario comunale, per conoscenza. Con le stesse modalità il Sindaco procede alla revoca ed alla designazione del nuovo responsabile del procedimento e del sostituto. La revoca deve essere motivata.
2. Il responsabile del procedimento cura direttamente i rapporti con i soggetti che richiedono l’accesso e provvede a quanto necessario per l’esercizio dei loro diritti, con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Il responsabile del procedimento:
a) provvede al ricevimento della richiesta di accesso, alla identificazione del richiedente ed alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto;
b) cura la tenuta del protocollo speciale sul quale registra le richieste di accesso, la scadenza del termine per dare alla stessa esito, la data di esercizio del diritto o della lettera di comunicazione di esclusione o di differimento;
c) decide l’ammissione delle richieste e provvede a tutte le operazioni per l’esercizio dei diritti di accesso, con le modalità ed entro i termini previsti dal regolamento;
d) comunica agli interessati l’esclusione ed il differimento del diritto di accesso nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento;
e) dispone l’esercizio dei diritti di accesso secondo l’ordine temporaneo di presentazione delle richieste;

4. Il Segretario comunale esercita le funzioni di coordinamento complessivo del servizio e provvede a segnalare ai responsabili degli uffici ed ai responsabili dei procedimenti di accesso richieste, osservazioni e rilievi degli organi dell’Amministrazione, delle associazioni di partecipazione popolare, dei singoli cittadini, accompagnandole con le disposizioni e gli indirizzi operativi per eliminare le difficoltà rilevate.
5. Il Segretario comunale ed i responsabili degli uffici, rispondono al Sindaco ed alla Giunta comunale del funzionamento del Servizio, per quanto di loro competenza.

Art. 31
Costi esercizio diritti


1. L’esercizio dei diritti d’informazione, di visione degli atti e documenti amministrativi e di accesso alle strutture ed ai servizi è assicurato dal Comune gratuitamente.
2. Per il rilascio di copie di atti e documenti è dovuto il rimborso del costo di riproduzione e di ricerca. La tariffa relativa al rimborso del costo di riproduzione è stabilita con deliberazione della Giunta comunale. Il costo di ricerca è commisurato al diritto, di obbligatoria applicazione, di cui al n.5 della tabella allegata alla legge 8 giugno 1962, n.604, nel testo e nell’importo vigenti; lo stesso non è dovuto qualora il rilascio di copie sia richiesto per documentati motivi di studio. Quando l’invio delle informazioni o delle copie dei documenti è richiesto per posta, telefax od altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la spedizione o l’inoltro.
3. Il pagamento dei rimborsi spese e dell’imposta di bollo è effettuato al momento della presentazione della domanda di accesso, in contanti o con il deposito delle marche da bollo per l’importo alle stesse relativo. Per le richieste inviate per posta o con altro mezzo, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente a mezzo conto corrente postale.

Art.31
Ammissione all’esercizio dei diritti

1. La decisione relativa all’ammissione delle richieste presentate spetta al responsabile del procedimento di accesso presso l’ufficio competente.
2. Il responsabile del procedimento, in base alla domanda di accesso presentata, provvede immediatamente, alla presenza dell’interessato:
a) all’accertamento della sua identità e legittimazione;
b) alla verifica delle dichiarazioni apposte sulla domanda, richiedendo le eventuali integrazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari;
c) alla valutazione degli elementi e dati di riferimento per l’individuazione dell’informazione, dell’atto o del documento amministrativo, richiedendo tutte le ulteriori notizie eventualmente necessarie.

3. Il responsabile del procedimento decide immediatamente l’inammissibilità delle richieste per le quali le indicazioni di riferimento non consentono di individuarne l’oggetto e la comunica direttamente all’interessato con annotazione apposta sulla copia – ricevuta della domanda.
4. Nel caso in cui, pur non essendo stati forniti tutti gli elementi necessari, il responsabile, dopo aver accertata l’esistenza delle condizioni di cui al comma successivo, ritiene di esperire comunque la ricerca, avverte l’interessato che la richiesta è ammessa con riserva e che dal quinto giorno successivo alla presentazione egli potrà aver comunicazione, presso il suo ufficio, dell’esito della ricerca e, ove, questa sia positiva, effettuare l’accesso richiesto.
5. Compiute prioritariamente le verifiche di cui ai precedenti commi, il responsabile del procedimento esamina le risultanze della domanda relative:
a) alle motivazioni che sono prescritte dalla legge e dal regolamento per l’accesso ai documenti richiesti;
b) alle condizioni di ammissibilità tenuto conto delle esclusioni e limitazioni stabilite dalla legge e dal regolamento.
6. Quando dall’esame effettuato il responsabile del procedimento rileva che sussistono le motivazioni prescritte e che non ricorre alcuna condizione di esclusione o limitazione, comunica all’interessato, anche con annotazione sulla copia – ricevuta della domanda l’ammissione della richiesta ed il giorno dal quale potrà effettuare l’accesso, precisando il relativo orario.
7. Nel caso che risultino necessarie più approfondite valutazioni delle motivazioni e condizioni sopra indicate, che la richiesta è sottoposta ad istruttoria e che dal quinto giorno successivo alla presentazione egli potrà avere notizia, presso il suo ufficio, dell’esito della stessa e, ove questo sia favorevole, effettuare l’accesso richiesto.
8. Il responsabile del procedimento adotta i provvedimenti organizzativi necessari affinché l’accesso avvenga con l’osservanza delle modalità stabilite dal presente regolamento per l’esercizio di ciascun diritto.

Art.33
Termini

1. Il procedimento di accesso deve essere effettuato con il rispetto dei termini previsti dal presente regolamento.
2. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi per calendario e, nel caso di uffici che effettuano servizio per cinque giorni settimanali, del giorno di sabato.
3. Nei mesi di luglio ed agosto i termini previsti dal presente regolamento possono essere prolungati fino al doppio di quelli ordinari, in relazione ella consistenza del personale presente negli uffici. Non possono comunque essere previsti tempi superiori a quelli stabiliti dalle norme di legge richiamate dal primo comma. Il Sindaco, con propria ordinanza, dispone la protrazione dei termini e dà tempestiva notizia del provvedimento alla popolazione.
4. Nel caso che, per l’individuazione di quanto richiesto, si rendano necessari chiarimenti, specificazione ed elementi integrativi, conseguenti ad errori, omissioni od imprecisioni nelle notizie fornite nella domanda di accesso, il responsabile del procedimento invia all’interessato, prima della scadenza del termine previsto per l’accesso, richiesta dettagliata a mezzo posta raccomandata o telefax, assegnandoli quindici giorni dal ricevimento per provvedere. Trascorso tale termine senza che sia pervenuta risposta, il responsabile dispone la chiusura ed archiviazione del procedimento.
5. I termini ricominciano a decorrere dalla data di acquisizione al protocollo generale della risposta contenente gli elementi richiesti.


CAPO VII
ESCLUSIONI DAL DIRITTO DI ACCESSO


Art.34
Atti dell’Amministrazione comunale

1. ai sensi dell’art.7, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n.142, l’esercizio del diritto di accesso degli atti di Amministrazione comunale può essere temporaneamente escluso per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal presente regolamento, quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese. Nei casi in cui il responsabile del procedimento di accesso si accorga che l’accesso possa pregiudicare il menzionato diritto alla riservatezza, ne dà immediata comunicazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza.
2. L’esclusione temporanea di cui al precedente comma è disposta per l’accesso agli atti ed alle informazioni dagli stessi desumibili:
a) riguardanti la vita privata delle persone fisiche, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione della dignità tale da impedire il pieno e libero manifestarsi della loro personalità e l’effettiva partecipazione delle stesse alla vita della comunità di appartenenza;
b) relative all’attività di gruppi, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione immediata e diretta degli interessi di una impresa.
3. La dichiarazione di esclusione dall’accesso deve precisare i motivi per i quali la stessa è stata disposta, per ciascuna categoria di atti o per ciascun singolo atto.
Nella stessa deve essere stabilito il periodo per il quale viene l’esclusione, che deve essere definito con un termine certo.
4. Deve comunque essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
5. E’ esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali o speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti, ferme restando le preclusioni stabilite dal secondo comma del presente articolo.
6. Le richieste relative alla consultazione di serie periodiche o di registri di atti, relativi ad un periodo particolarmente esteso o ad un numero di atti rilevante, possono essere accolte solo se hanno per fine studi e ricerche storiche, statistiche e scientifiche. Tali finalità devono essere documentate nella richiesta e l’ammissione è subordinata a condizioni che sono poste per evitare difficoltà al regolare funzionamento degli uffici. La consultazione ed il rilascio di copie per comprovati motivi di studio è effettuata gratuitamente e con esenzione dall’imposta di bollo.


Art.35
Documenti amministrativi

1. Sono esclusivi dal diritto di accesso i documenti amministrativi formati dall’Amministrazione comunale o dalla stessa stabilmente detenuti e le informazioni degli stessi desumibili:

a) che sono riservati per espressa disposizione di legge, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell’art.7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e del primo e quinto comma dell’art.24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) per i quali la divulgazione è esclusa per l’esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi od imprese, riferita alle motivazioni precisate dal secondo comma del precedente art.34

c) la cui divulgazione possa provocare una lesione immediata e diretta all’interesse alla sicurezza ed a quello della difesa nazionale, nonché all’esercizio della sovranità nazionale nell’ambito delle relazioni internazionali; in nessun caso tali informazioni possono essere oggetto di segreto quando ciò sia in contrasto con il perseguimento dei fini di cui all’art.13 della legge 7 agosto 1990, n.241.

Art.36
Apposizione del segreto

1. L’apposizione del segreto può riguardare soltanto gli atti, i documenti amministrativi e le informazioni la cui divulgazione sia lesiva degli interessi di cui ai precedenti art.34 e 35.

2. All’apposizione del segreto provvede il Sindaco.

3. Sui documenti soggetti all’opposizione del segreto, che si estende alle informazioni dagli stessi desumibili, deve risultare:

a) la data in cui è avvenuta tale apposizione;

b) il periodo di durata del segreto, indicandone la data iniziale e finale;

c) i motivi che hanno indotto all’apposizione del segreto, con riferimento sia alla normativa vigente che alle concrete circostanze di fatto che ne hanno giustificato l’apposizione.

4. I motivi dell’apposizione del segreto ed il periodo di durata dello stesso sono inseriti nel provvedimento di rifiuto, limitazione o differimento dell’accesso, secondo quanto previsto dal terzo comma dell’art.7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell’art.25, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I documenti amministrativi sui quali è stato apposto il vincolo del segreto sono custoditi dal responsabile del procedimento accesso dell’ufficio competente.


Art.37
Differimento dell’accesso

1.Il Sindaco può disporre il differimento dell’accesso agli atti, documenti ed informazioni quando risulti necessario per assicurare, per un periodo limitato, la tutela degli interessi di cui al primo comma del precedente art.35.

2.Il differimento dei termini per l’esercizio dei diritti d’accesso può essere inoltre disposto quando si verificano difficoltà per l’acquisizione di documentazioni da altre unità organizzative od in presenza di esigenze eccezionali che determinano un flusso di richieste alle quali non è possibile dare esito entro i termini prescritti. Il differimento non può essere superiore a quindici giorni utili dal termine ordinario stabilito dal regolamento ed il tempo necessario per l'esercizio dell’accesso non può essere superiore a quindici giorni utili dal termine ordinario stabilito dal regolamento ed il tempo complessivamente necessario per l’esercizio dell’accesso non può comunque superare il limite stabilito dal quarto comma dell'art.25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento, per i motivi di cui al presente comma, è emesso dal Sindaco , su proposta dell’ufficio competente, prima della scadenza del termine ordinario.
3.I provvedimenti di cui ai precedenti commi devono essere motivati e sono comunicati ai richiedenti mediante lettera raccomandata o notifica, spedita od effettuata entro il termine ordinario stabilito per l’accesso.
4. Con la comunicazione del differimento l’interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto, dallo stesso attivabile secondo il quinto comma dell’art.25 della legge 7 agosto 1990, n.241.

Art.38
Esclusioni e limitazioni dall’accesso

1.La comunicazione agli interessati della esclusione o della limitazione dall’accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui agli atti art.34 e 35 è effettuata mediante lettera raccomandata o notifica, spedita od effettuata entro il termine ordinario stabilito per l’accesso.
2.Nel caso in cui l’esclusione dall’accesso riguardi solo una parte dei contenuti di un documento, possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso. Le copie parziali devono comprendere la prima e l’ultima pagina del documento, con esclusioni delle parti delle quali non è consentita la conoscenza; le pagine omesse devono essere indicate.
3.Con la comunicazione della esclusione o della limitazione dell’accesso l’interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto, dallo stesso attivabile secondo il quinto comma dell’art.25 della legge 7 agosto 1990, n.241.

Art.39
Silenzio – rifiuto

1. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s’intende rifiutata ed il richiedente può effettuare, entro 30 giorni successivi, ricorso contro il silenzio – rifiuto al Tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto disposto dal quarto e quinto comma dell’art.25 della legge 7 agosto 1990, n.241.
2. Ricevuta notifica del ricorso contro il silenzio – rifiuto il Sindaco incarica il Segretario comunale di accettare, nel tempo più breve, con il responsabile dell’ufficio competente , i motivi per i quali la richiesta dell’interessato non ha avuto tempestiva risposta. In mancanza di incarico del Sindaco il Segretario comunale che ha avuto conoscenza del ricorso è tenuto comunque ad intervenire.
3. Qualora sia accertato che non sussistevano motivi di esclusione o differimento dell’accesso, il Segretario dispone , indipendentemente dal ricorso pendente, l’immediata ammissione all’accesso, dandone avviso all’interessato con telegramma o telefax. Copia del provvedimento adottato viene immediatamente depositata nelle forme prescritte presso il Tribunale Amministrativo Regionale, per quanto previsto dall’ultimo comma dell’art.23 della legge 6 dicembre 1971, n.1034.
4. Nel caso che dagli accertamenti effettuati risulti che secondo le norme di legge e del presente regolamento non è consentito l’accesso ai documenti richiesti, il Segretario riferisce al Sindaco ed alla Giunta Comunale, per la costituzione a difesa del Comune nel giudizio promosso dall’interessato.
5. Il Segretario comunale riferisce al Sindaco in merito alle cause che hanno determinato la situazione verificatasi e sulle eventuali responsabilità accertate.
6. Resta ferma la responsabilità disciplinare del dipendente che ingiustificatamente non rispetti i termini previsti dal presente regolamento.

CAPO VIII
ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE


Art.40
Garanzie del diritto

1. L’esercizio del diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione è promosso ed assicurato dal Sindaco e dalla Giunta comunale e realizzato dall’organizzazione dell’ente secondo le norme stabilite dal presente regolamento.
2. L’esercizio del diritto deve assicurare ai cittadini tutte le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
3. Tutti i cittadini hanno il diritto di accedere, in genere, alle informazioni di cui dispone l’Amministrazione comunale , relative all’attività da essa svolta o posta in essere da istituzioni, aziende speciali ed organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune.
4. Il diritto di accedere ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, riconosciuto a chiunque vi abbia interesse dal primo comma dell’art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, comprende tutte le informazioni desumibili dai documenti stessi.
5. L’informazione deve essere resa assicurando la veridicità, l’esattezza e la completezza dei suoi contenuti.

Art.41
Oggetto del diritto

1. Il diritto ha per oggetto le informazioni desumibili da atti, documenti, pubblicazioni, registrazioni e da dati in possesso del Comune.
2. La legge garantisce espressamente l’accesso alle informazioni relative:
a) ai contenuti delle liste elettorali generali sezionali del Comune ed agli atti della revisione semestrale di dette liste (art.51, D.P.R. 20 marzo 1967, n.223);
b) alle concessioni edilizie, ed ai relativi atti di progetto, del cui avvenuto rilascio sia stata data notizia al pubblico mediante affissione all’albo (art.10, legge 6 agosto 1967, n.765);
c) disponibili sullo stato dell’ambiente (art.14, legge 8 giugno 1986, n.343);
d) allo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domanda, progetti provvedimenti che comunque riguardino colui che ne fa richiesta (art.7, legge 8 giugno 1990, n. 142);
e) agli atti del procedimento amministrativo ( art.7, 9, e 10, legge 7 agosto 1990, n. 241);
f) ai requisiti per l’espletamento di attività economiche varie art.3, D.Lgs, 23 novembre 1991, n.391);
g) agli iscritti dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (art.22, legge 30 dicembre 1991, n. 412).

3. Il Comune assicura attraverso i responsabili dei procedimenti di accesso e nelle altre forme previste dai successivi articoli le informazioni in suo possesso, con esclusione di quelle per le quali ricorrono le condizioni preclusive o limitative di cui ai precedenti articoli 34 e 35.

Art.42
Funzionamento

1. I responsabili dei procedimenti di accesso provvedono a fornire informazioni relative all’iter da seguire
a) per usufruire delle prestazioni dei servizi comunali gestiti direttamente od a mezzo di istituzioni, consorzi aziende speciali o concessionari;
b) per attivare un procedimento amministrativo di interesse del singolo cittadino;
c) per ottenere, concessioni, licenze, permessi da rilasciarsi dagli organi comunali;
Tali informazioni, oltre che per le vie brevi, possono essere fornite mediante guide informative predisposte per i diversi argomenti, contenenti tutte le notizie necessarie ed utili relative a quanto sopra previste, tali da assicurare al cittadino la conoscenza di tutti i requisiti e le condizioni soggettive ed oggettive richieste, delle procedure da espletare, delle autocertificazioni e documentazioni da produrre, dei costi, dei tempi, degli uffici preposti s dar esito alle richieste che intende presentare ed ai procedimenti che intende promuovere. Le guide sono distribuite gratuitamente presso tutte le unità organizzative indipendentemente dalla competenza delle stesse.
2. Il responsabile dell’accesso presso l’ufficio competente provvede a fornire informazioni:
a) sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di domande, soggetti e provvedimenti che comunque riguardino i richiedenti;
b) su ogni altra informazione in possesso dell’amministrazione.
3. Le richieste sono espresse verbalmente dal richiedente a responsabile del procedimento quando riguardano le informazioni di cui al primo comma del presente articolo. Sono effettuate per scritto, con l’osservanza delle procedure di accesso di cui al Capo VI, della parte precedente, per le informazioni di cui al secondo comma.
4. Le informazioni di cui al primo comma sono fornite immediatamente al richiedente. Le informazioni di cui al secondo comma ove non siano immediatamente disponibili, sono fornite entro i cinque giorni successivi. A richiesta dell’interessato sono inviate al suo domicilio a mezzo posta; per coloro che sono dotati di telefax o sono collegati con rete informatica, su loro richiesta, l’invio effettuato con tale mezzo.

Art.43
Informazioni raccolte mediante strumenti informatici

1. L’accesso alle informazioni raccolte mediante strumenti informatici avviene con le modalità previste dal presente regolamento nel rispetto delle esclusioni e limitazioni di cui al precedente art.35.
2. Le informazioni contenute in documenti informatici sono accessibili esclusivamente se consistono in: informazioni “esterne”, acquisibili direttamente attraverso la materiale visione del documento e senza fare ricorso ad alcuna procedura informatica, che sono utilizzate per l’identificazione del documento stesso e devono essere sempre accessibili.
3.La copia delle informazioni raccolte e custodite mediante strumenti informatici, qualora consentita, è praticabile sia mediante l’uso di procedura informatica, sia mediante stampa.
4.Li informazioni raccolte e custodite mediante strumenti informatici possono essere via rete, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art.44
Pubblicazione all’albo pretorio

1. Nella sede comunale in luogo accessibile al pubblico, è collocato l’albo pretorio del Comune, costruito in modo da garantire la conoscenza e lettura degli atti esposti e, insieme, la loro conservazione senza possibilità di danneggiamenti.
2. Mediante affissione nell’albo pretorio sono pubblicate tutte le deliberazioni comunali, in conformità dell’art.37 della legge 8 giugno 1990, n.142. Le ordinanze del Sindaco, gli avvisi di convocazione del Consigli comunale, gli avvisi di gara, i bandi di concorso, gli avvisi del rilascio di concessioni edilizie, gli elenchi mensili dei rapporti di polizia giudiziaria in materia di violazioni edilizie, l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica e tutti gli atti che per disposizione di legge o di regolamento devono essere pubblicate ufficialmente, sono affissi all’albo pretorio per la durata stabilita dalle norme predette. Un apposita sezione dell’albo è riservata alle pubblicazioni di matrimonio.
3.Quando la consistenza e la natura degli atti lo rendono necessario, nell’albo pretorio viene affisso l’avviso di pubblicazione e deposito nell’atto, comprendente l’indicazione dell’organo che ha emesso o adottato, l’oggetto, la data, il numero e la precisazione che il documento consultabile presso l’ufficio dell’incaricato della tenuta dell’albo, posto nelle immediate adiacenze dello stesso, dove gli atti predetti sono conservati in appositi raccoglitori che ne consentono l’integrale lettura, proteggendoli da danneggiamenti e sottrazioni. Piani, disegni ed altri elaborati grafici sono esposti sotto apposita protezione che ne consente la completa visione. Il locale deve essere di dimensioni tali da consentire la contemporanea consultazione da parte di più persone ed attrezzato, per quanto necessario, per tale servizio.
4.La Giunta comunale designa, con apposita deliberazione, il dipendente che, nell’ambito delle attribuzioni della sua qualifica funzionale è responsabile della tenuta dell’albo pretorio, dell’affissione e defissone degli atti, della vigilanza degli atti in deposito dell’ufficio di consultazione e della tenuta del registro delle affissioni. Con la stessa deliberazione la Giunta designa il dipendente tenuto a sostituire l’incaricato della tenuta dell’albo, in caso di assenza od impedimento dello stesso.
5.L’incaricato del servizio provvede alla tenuta di un registro cronologico degli atti affissi all’albo pretorio, con indicazione del periodo di pubblicazione e del giorno del rilascio del certificato di compimento della stessa e della restituzione degli atti. Il registro è vidimato, prima di essere posto in uso, dal Segretario comunale. I registri delle affissioni all’albo pretorio, completati, sono depositati nell’archivio comunale.
6.Il segretario comunale vigila sulla regolare tenuta dell’albo pretorio, verificano ogni bimestre il registro delle affissioni e vistano certificati di pubblicazione rilasciati dal dipendente incaricato.


Capo IX
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISIONE
DI ATTI E DOCUMENTI

Art.45
Atti dell’Amministrazione comunale e documenti amministrativi

1.L’esercizio del diritto dei cittadini e degli atti soggetti di cui all’art.28 di accedere agli atti Dell’Amministrazione comunale, stabilito dall’art.7 della legge 8 giugno 1990, n.142 e dello statuto, è agli stessi assicurato indipendentemente dall’interesse di cui sono portatori.
2.Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici, eccettuati quelli ai quali si applicano le esclusioni e limitazioni di cui agli art.34 e 35.
3.Per la visione degli atti conservati negli archivi corrente, di cui deposito e storico si osservano le norme di cui agli articoli 67 e 68 del R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163 e gli art.21, 22 e 30 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.
4.Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato nei confronti del Comune da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi degli art.22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tenuto conto delle esclusioni e limitazioni di cui agli art.34 e segg. del presente regolamento.
5.Il servizio di consultazione e visione degli atti e dei documenti amministrativi è gratuito, secondo quanto stabilito dal precedente art. 31, 1° comma.

Art.46
Modalità di esercizio del diritto

1.Una singola richiesta di accesso può avere per oggetto più atti e documenti purché tutti compresi del medesimo ufficio, ancorché temporaneamente detenuti da altra, alla quale il responsabile del procedimento ne richiederà la trasmissione. Le richieste di accesso a documenti che rientrano nelle competenze di più uffici devono essere presentati distintamente, per ciascuno di essi.
2.L’ammissione all’esercizio dell’accesso ad un altro documento comporta il diritto:
a)alla conoscenza in esso contenute;
b)alla conoscenza di tutti i suoi allegati e dei documenti in esso richiamati, purché siano depositati presso il Comune e non siano soggetti ad esclusione o limitazioni dalla legge o dal regolamento;
3.Il diritto di accesso è di regola esercitato mediante visione di copia conforme dei documenti originali. Quando ciò non risulti possibile vengono ammessi in visione i documenti originali con l’adozione, da parte del responsabile del procedimento, di tutte le cautela del caso.
4.Quando la copia dell’atto o l’originale sono immediatamente disponibili presso l’ufficio del responsabile del procedimento, la consultazione ha luogo nello stesso giorno nella richiesta, nell’orario precisato dal responsabile all’interessato. Ove quest’ultimo richieda il differimento ad un giorno successivo, lo stesso viene accordato stabilendo il giorno e l’ora dell’accesso. Nel caso che sia necessario effettuare la ricerca e la riproduzione dell’atto, la visione dello stesso può aver luogo entro i dieci giorni successivi alla presentazione della richiesta. Il responsabile dl procedimento precisa, in questo caso, sulla copia ricevuta della domanda di accesso, al giorno dal quale potrà essere effettuata la misura e l’orario relativo.
5.La consultazione della copia del documento avviene presso l’ufficio del responsabile del procedimento, alla presenza dello stesso o di un suo collaboratore, ne3ll’orario di ufficio, il tempo di misura deve essere adeguato alla natura ed alla complessità del documento.
6.E’ vietato asportare documenti dal luogo presso il quale sono posti in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.Il richiedente ha facoltà di prendere appunti e di trascrivere qualsiasi parte del documento in visione.
7.La misura deve essere effettuata personalmente dal richiedente accompagnata eventualmente da altra persona di cui vanno specificate le generalità.
8.Quando sia reso necessario dalle limitazioni stabilite dagli art.34 e 35 del presente regolamento possono formare oggetto del diritto di accesso anche singole parti di documenti.
9.Trascorsi trenta giorni da quello nel quale il richiedente doveva esercitare il diritto di accesso, senza che lo stesso abbia preso visione del documento, per ottenere l’accesso dovrà essere presentato una nuova richiesta.

CAPO X
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RILASCIO DI COPIA

Art.47
Modalità

1.Il rilascio di copia degli atti dell’Amministrazione comunale e dei documenti amministrativi di cui al precedente art.29 è effettuato dal responsabile del procedimento di accesso l’ufficio competente. Per gli atti e documenti relativi ad un procedimento amministrativo in corso, il rilascio è effettuato dal responsabile del procedimento.
2.Il rilascio della copia avviene previa autenticazione della stessa, effettuata a seguito di collazione con l’originale dell’atto o documento, dal responsabile del procedimento, con le modalità previste dall’art.14 della legge 4 gennaio 1968, n.15. Non è consentito il rilascio di copia di una copia dell’atto originale.
3.Su espressa richiesta dell’interessato, può essere allo stesso rilasciata copia non autenticata dell’atto o documento, con l’obbligo di utilizzarla esclusivamente per memoria personale, sotto la propria responsabilità.
4.Per il rilascio delle copie di atti e documenti, anche non autenticate, si applicano i rimborsi spese di cui all’art.31.
5.Il rilascio delle copie per gli usi previsti dall’allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, sostituito dall’art.28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n.955, esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, viene effettuato in carta libera con l’indicazione dell’uso specifico dichiarato dal richiedente. Negli altri casi il rilascio avviene con assoggettamento della copia all’imposta di bollo nella misura prevista della tariffa di cui all’art.27 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, modificata, in ultimo, dal primo comma dell’art.7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.
6.Le copie sono rilasciate entro dieci giorni successivo a quello della richiesta, salvo per quelle relative ad atti e documenti che richiedono richieste d’archivio particolarmente complesse, per le quali il termine può essere differito fino ad un massimo di 15 giorni con le modalità di cui al precedente articolo.
7.Non è ammesso il rilascio di copia di atti o documenti che riguardino condizioni morali, psico-fisiche, o economiche di qualsiasi cittadino.
8.Per motivi di sicurezza e di tutela della riservatezza dei cittadini, ed anche per non incorrere nelle limitazioni poste dal diritto penale, non è consentito, altresì, il rilascio di copie di progetti relativi a concessioni o autorizzazioni in materia edilizia da parte di chiunque non abbia un interesse immediato e diretto (proprietario o titolare di altro diritto reale sul bene, ecc.).

CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI

Art.48
Entrata in vigore del regolamento

1.Il presente regolamento entra in vigore, dopo il favorevole esito del controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di controllo, e la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale.
2.Copia del regolamento, divenuto esecutivo, viene trasmessa dal Sindaco alla Commissione per l’eccesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità a quanto stabilito dagli art.22 e 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 
Il Comune











 

 

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